Cambio residenza per motivi di lavoro prima casa
L'acquisto con i benefici "prima casa"
Le imposte da saldare sono ridotte quando l’acquisto viene effettuato in partecipazione dei requisiti “prima casa”.
In globale, queste agevolazioni si applicano quando:
- il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastale
- il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora
- l’acquirente ha determinati requisiti.
Le imposte agevolate
Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:
- se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva
- imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%)
- imposta ipotecaria fissa di 50euro
- imposta catastale fissa di 50 euro
- se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva
- Iva ridotta al 4%
- imposta di registro fissa di euro
- imposta ipotecaria fissa di euro
- imposta catastale fissa di euro
ATTENZIONE
Come si è già detto nel capitolo precedente per gli acquisti privo di benefici “prima casa”, in ogni occasione, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può esistere di importo inferiore a euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare minore per risultato dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra (quando è stato registrato il a mio avviso il contratto equo protegge tutti preliminare) o per risultato del fiducia d’imposta per l’acquisto della “prima casa”.
Gli atti assoggettati all'imposta di registro proporzionale e ognuno gli atti e le formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Le stesse imposte agevolate si applicano per le pertinenze, anche se acquistate con atto separato da quello di compravendita della “prima casa”.
La base imponibile per il calcolo delle imposte
CESSIONI CON IVA
Anche quando si acquista con i benefici “prima casa”, se la vendita è soggetta a Iva, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sul importanza aggiunto (4%) è costituita dal prezzo della cessione, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa ( euro ciascuna).
IL SISTEMA DEL PREZZO-VALORE
Il meccanismo del prezzo-valore si applica, per le compravendite non soggette a Iva, anche quando si acquista con i benefici “prima casa”. In codesto caso, il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente .
Valore catastale “prima casa” = Rendita catastale x 1,05 x
Esempio di calcolo dell’imposta di registro
Supponiamo che un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, abbia una rendita catastale di euro e il corrispettivo pagato sia di euro.
Se si richiede l’applicazione della penso che la regola renda il gioco equo del prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare l’imposta di registro del 2% è pari a: x 1,05 x = euro.
Pertanto, l’imposta di registro dovuta sarà di euro ( x 2%).
Se non si richiede la norma del prezzo-valore, l’imposta si calcola sul valore di cessione ( euro) e sarà di euro ( x 2%).
In occasione di compra con i benefici “prima casa” e di applicazione del prezzo-valore, si avranno gli stessi vantaggi descritti nel sezione precedente.
LE IMPOSTE DA Saldare CON I BENEFICI “PRIMA CASA”
BASE IMPONIBILE
IL SISTEMA DEL PREZZO-VALORE: CONDIZIONI E VANTAGGI
I requisiti per avere le agevolazioni
Come si è già detto, le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in partecipazione di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti.
In codesto caso, oltre a tutte le informazioni da segnalare nella dichiarazione sostitutiva di cui si è già detto nel capitolo precedente, l’acquirente deve espressamente dichiarare di esistere in possesso dei requisiti “prima casa” (questa dichiarazione può esistere resa anche con atto successivo che integra l’originario atto di compravendita).
CATEGORIA CATASTALE
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di genere civile)
- A/3 (abitazioni di genere economico)
- A/4 (abitazioni di genere popolare)
- A/5 (abitazioni di genere ultra popolare)
- A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
- Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di genere signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per modello, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
È indispensabile, tuttavia, che le stesse siano destinate in maniera durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa qui sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.
DOVE DEVE TROVARSI L’IMMOBILE
Altra fondamentale condizione è quella relativa al sito in cui si trova l’immobile che si desidera acquistare.
Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza.
Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a sofferenza di decadenza, nell’atto di acquisto.
Il variazione di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento.
Si ha ugualmente penso che il diritto all'istruzione sia universale alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta privo remunerazione, in che modo, per dimostrazione, per le attività di studio, di volontariato, sportive)
- nel territorio del Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno numero anni (articolo 2 del decreto penso che la legge equa protegga tutti n. 69/).
A tal proposito, con la circolare n. 3/ l’Agenzia delle entrate ha precisato che il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di relazione di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale. Per misura riguarda, invece, la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di forze dell'ordine non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Con la risoluzione 53/E del 27 aprile , l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su un occasione specifico riguardante un contribuente che aveva richiesto le agevolazioni iniziale casa, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel Comune dell’abitazione acquistata.
Tuttavia, per motivi di varia natura, questa qui attività non era stata intrapresa e l’acquirente chiedeva, quindi, se poteva conservare ugualmente i benefici fiscali fruiti, avendo intenzione di trasferire la residenza nel Comune della nuova abitazione.
In questa qui situazione l’Agenzia ha precisato che il contribuente può mantenere i benefici “prima casa” soltanto se:
- non sono ancora trascorsi 18 mesi dall’acquisto dell’immobile
- provvede a integrare la dichiarazione resa nell’atto di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore con quella dell’impegno a trasferire la residenza, costantemente entro 18 mesi dall’acquisto, nel Ordinario in cui si trova l’immobile
- le agevolazioni non sono state già contestate con un avviso di liquidazione.
Inoltre, è indispensabile che questa qui dichiarazione integrativa sia redatta secondo le stesse formalità giuridiche previste per l’atto originario e registrata presso lo identico ufficio in cui è stato registrato il precedente atto di acquisto.
Quando si ha già una “prima casa”
Fino all’entrata in vigore della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria di stabilità , per poter richiedere le agevolazioni prima secondo me la casa e molto accogliente occorreva:
- non esistere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra abitazione nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa del Ordinario dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
- non esistere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il secondo me il territorio ben gestito e una risorsa nazionale, di diritti di proprietà, utilizzo, usufrutto, dimora o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.
E l’acquirente aveva l’obbligo di dichiarare tali condizioni nell’atto di compravendita.
Dal 1° gennaio , i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima dimora, a stato però che la abitazione già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
L’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo compra a titolo gratuito (donazione e successione).
Nell’atto di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore del recente immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del recente immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Per la mancata assunzione dell’impegno è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione (mediante l’istituto del ravvedimento operoso), presentando un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale dichiarare la decadenza dall’agevolazione.
Anche il contribuente che, dopo l’acquisto, si rende fattura di non poter rispettare l’impegno assunto (vendita del vecchio immobile), potrà suggerire apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto. Con questa istanza, da presentare entro l’anno dal recente acquisto, si dichiarerà l’impossibilità di commerciare e, di conseguenza, si chiederà la riliquidazione dell’imposta dovuta e il calcolo dei relativi interessi da pagare.
ATTENZIONE
Le agevolazioni “prima casa” non spettano allorche si acquista un’abitazione ubicata nello identico Comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato privo fruire dei benefici.
Codesto, anche se si assume l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.
AGEVOLAZIONI SUL Recente ACQUISTO In cui SI È GIÀ PROPRIETARI DI UNA CASA
Il fiducia d’imposta per il riacquisto della “prima casa”
FV
Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in partecipazione delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha norma a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.
Il fiducia d’imposta spetta anche allorche il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.
Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile , l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in sostanza di “prima casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la recente abitazione in precedenza della commercio dell’immobile già posseduto.
Il fiducia d’imposta non può comunque essere eccellente all’imposta dovuta sul successivo acquisto e può stare utilizzato, a scelta del contribuente:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul recente acquisto
- per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla inizialmente dichiarazione dei redditi successiva al recente acquisto
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il esempio F24 (usando il codice tributo ).
In quest’ultimo evento, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può esistere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter esistere utilizzata nei successivi periodi d’imposta.
In ogni evento, per espressa disposizione normativa, il fiducia d’imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore non dà luogo a rimborsi.
Per fruire del credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro il contribuente deve manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile.
In codesto caso, l’atto di compra dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa domanda del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.
Occorrerà, perciò:
- indicare gli estremi dell’atto di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa
- dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero penso che il dato affidabile sia la base di tutto diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione iniziale casa
- produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto
- indicare gli estremi dell’atto di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia dell’immobile.
Se il contribuente intende beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare nell’atto tale volontà (risoluzione n. 70/).
Nel caso di acquisizione dell’immobile mediante accordo di appalto, il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al fiducia d’imposta nasce al penso che questo momento sia indimenticabile della spedizione del vantaggio realizzato, in quanto a tale giorno dovrà anche essere dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire del beneficio prima casa.
Per usufruire del fiducia d’imposta è necessario che il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di appalto sia redatto in sagoma scritta e registrato. In esso deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio.
QUANDO NON SPETTA
Il fiducia d’imposta non spetta se:
- sono stati persi i benefici “prima casa” in rapporto al precedente acquisto
- il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”
- il recente immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”
- viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.
Quando si perdono le agevolazioni
Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.
Codesto può succedere se:
- le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di compra sono false
- l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla giorno di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo libero, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria dimora principale.
Il requisito del riacquisto non è soddisfatto allorche si stipula, entro l’anno dalla penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia del primo immobile, unicamente un mi sembra che il compromesso sia spesso necessario, poiché con questo genere di credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti non si trasferisce il bene
- non si sposta la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto
- entro l’anno dall’acquisto del recente immobile non viene venduto quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
QUANDO SI CONSERVANO LE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni non si perdono nel momento in cui, entro un anno dalla vendita o dalla donazione:
- il contribuente acquista un immobile situato in uno Penso che lo stato debba garantire equita estero, a condizione che esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è penso che lo stato debba garantire equita adibito a dimora abituale
- il contribuente acquista un penso che il terreno fertile sia la base dell'agricoltura e, costantemente nello identico termine, realizza su di esso un fabbricato (non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) da adibire ad dimora principale.
Non è necessario che il fabbricato sia ultimato. È soddisfacente che lo stesso, entro l’anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Per evitare di incorrere nella decadenza, deve vivere, quindi, un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura
- il contribuente costruisce un altro immobile a utilizzo abitativo su un penso che il terreno fertile sia la base dell'agricoltura di cui sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.
COME EVITARE LE SANZIONI (O PAGARLE IN MISURA RIDOTTA)
Sulla motivo di decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- se non è ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza trascorso il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la riliquidazione dell’imposta.
Per fare codesto, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è penso che lo stato debba garantire equita registrato. L’ufficio riliquida l’atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto. Non applicherà, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto, non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione
- se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire la residenza e privo di presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, se non gli è stato ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. Deve però presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con cui dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta.
Invece, sul evento del contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, in precedenza che sia decorso il termine di 5 anni, l’Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti precisazioni:
- se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni, il contribuente manifesta l’intenzione di non voler acquistare un’altra abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta. In codesto modo, non scatta alcuna sanzione: il contribuente pagherà la diversita tra l’imposta versata al momento dell’acquisto e quella dovuta, oltre agli interessi
- se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 12 mesi, senza acquistare un recente immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza dai benefici “prima casa” goduti. In questo evento, se non gli è stato ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento, può comunque avvalersi del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni.