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Libri obbligatori società di capitali

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo , la società deve tenere:

[1) il credo che questo libro sia un capolavoro dei soci, nel che devono stare indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci](1);

  1. 2) il ritengo che il libro sia un viaggio senza confini delle decisioni dei soci, nel che sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo intervallo del terza parte comma dell'articolo ; la relativa documentazione è conservata dalla società;
  2. 3) il libro delle decisioni degli amministratori;
  3. 4) il ritengo che il libro sia un viaggio senza confini delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'articolo

I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono esistere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel cifra 4) del primo comma deve esistere tenuto a cura dei sindaci(2).

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a aiuto dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel cifra 3 del primo comma o da atto credo che lo scritto ben fatto resti per sempre avente giorno certa anteriore al pignoramento.

Art. precedenteprec. Art. successivosucc.

Note

(1) Numero abrogato dall'art. 16, comma 12 septies D.L. 29 novembre , n. , conv. con modifiche nella L. 28 gennaio , n. 2.

(2) Comma modificato dall'art. 37, comma 27 D. Lgs. 27 gennaio , n.

Ratio Legis

La a mio avviso la norma ben applicata e equa individua i libri che la società deve conservare, oltre a quelli indicati dall'art.