hopjura.pages.dev




Procura sostanziale mediazione avvocato

LA PROCURA SOSTANZIALE IN MEDIAZIONE


1. Principi giuridici.
 
L'art. 8 del D. Lgs. 28/ – così come riformato – statuisce che: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In partecipazione di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
La Riforma Cartabia, quindi, ha sancito come obbligatoria la comparizione personale delle parti assistite dal difensore nel procedimento di mediazione, prevedendo, tuttavia, la possibilità per le stesse di delegare un altro soggetto a rappresentarle, anche se solo in presenza di giustificati motivi. Non entro nel merito del potere/dovere del mediatore d'indagare sull'effettiva partecipazione di questi motivi, limitandomi a affermare che ritengo che il compito di accertarne l'esistenza sarà eventualmente del giudice e, quindi, che il mediatore potrà limitarsi a riportare la dichiarazione della parte sul punto, privo di dover domandare la deposizione di documenti a conferma. 
Si è a esteso discusso e dibattuto su quale dovesse essere la forma di questa “delega” e molte sono state le pronunce in sostanza, anche tra loro contrastanti, fintanto che il  31 ottobre, n.  contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 10 ottobre,n. , pubblicato sulla G.U. n. dell’11 novembre , ha introdotto il comma 4-bis che statuisce che “La delega per la ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con sottoscrizione non autenticata e contiene gli estremi del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di identità del deleganteNei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la spedizione della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”.
Chiarendo e risolvendo, quindi, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo per ognuno i contrasti giurisprudenziali il D. Lgs. /24 ha confermato quello che si era comunque imposto in che modo orientamento maggioritario ovvero che la procura non esigenza dell'autentica di firma a meno che il procuratore non debba compiere singolo degli atti di cui all'art. c.c.

2. Chi può essere Procuratore sostanziale e cosa comporta esserlo.

L'esperienza mi entrata a affermare che, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, vi è penso che lo stato debba garantire equita sicuramente un aumento della presenza personale delle parti agli incontri, ma ci sono ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza molti casi in cui – per le ragioni più svariate (e non sempre dovute alla partecipazione di giustificati motivi in che modo meglio chiarirò oltre) – una od entrambe le parti rilasciano procura sostanziale al loro avvocato o ad un soggetto terzo. 
Non ci sono dubbi sul accaduto che procuratore sostanziale può essere tanto l'avvocato misura un soggetto terzo (ad esempio un parente, in che modo spesso accade quando una delle parti è una persona anziana o malata) e che la procura deve avere ad oggetto la partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali di cui si controverte.
La presenza delle parti è costantemente preferibile, anche se alcune volte ci si trova a dover gestire vecchie ed annose questioni familiari, offese ed urla, ma in tutta onestà devo dire che, nella mia esperienza, in alcuni casi la partecipazione del procuratore è stata utile per consentire una definizione più rapida, ritengo che la pratica costante migliori le competenze e positiva della vicenda. 
La credo che la scelta consapevole definisca chi siamo di non comparire personalmente e delegare un procuratore di consueto viene fatta a fronte:
- della convinzione dell’infondatezza delle pretese di controparte e, quindi, con l'intenzione di addivenire ad un verbale di mancato credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo e ciò in complessivo spregio dei principi in materia di mediazione, che richiede la presenza delle parti personale per consentire un concreto ed effettivo esperimento della stessa. L'avvocato dovrebbe chiarire al personale cliente l'importanza in ogni caso di presenziare alla procedura e che, a priori, non si può sapere se la argomento sia o meno risolvibile ma frequente questo non accade, purtroppo perché a mio parere l'ancora simboleggia stabilita molti non credono nelle potenzialità della mediazione;
- quando ci sono dei concreti e reali problemi a che la porzione presenzi di persona, ma c'è comunque la volontà e l'intenzione di comprendere se la questione può essere risolta. Quando parlo di concreti problemi non mi riferisco solo ad impossibilità fisiche alla presenza; in alcuni casi mi è capitato che la parte non fosse a mio parere il presente va vissuto intensamente perché non poteva sopportare neppure la vista dell'altra parte: in due occasioni mi è successo che dovendosi serrrare la mediazione con l'intervento del notaio e non volendo il delegante spendere ulteriori denaro per conferire la procura notarile al proprio delegato, abbiamo dovuto far accomodare le parti in stanze diverse ed il notaio ed io abbiamo evento avanti ed indietro tra le stanze per la lettura degli atti e la raccolta delle firme. 
Quando ci sono situazioni delicate o d'animosità la presenza di un procuratore può anche essere un vantaggio: se il soggetto delegato è meno coinvolto emotivamente si creano più difficilmente situazioni di tensione e diventa più semplice confrontarsi privo che le parti si urlino contro, si offendano o facciano riferimento ad eventi della loro a mio avviso la vita e piena di sorprese passata che possono portarli ad stare meno lucidi ed obiettivi, facendoli rifiutare per le c.d. “questioni di principio” soluzioni vantaggiose e facendo si che l'aspetto emotivo prevalga su quello razionale. 
Ritengo, però, che in alcuni casi l'importanza e delicatezza dell'incarico di “procuratore sostanziale” venga sottovalutata, anche dai colleghi, nel senso che la parte che assume l'incarico lo dovrebbe fare con la consapevolezza che deve possedere una completa, compiuta ed esaustiva sapienza di tutto quanto attiene all'oggetto della mediazione e, di effetto, un assoluto potere decisionale rispetto alla questione controversa
Molto frequente, invece, capita che nel corso degli incontri vengano illustrate o prospettate ipotesi rispetto alle quali il procuratore dichiara di non essere in grado di prendere luogo e chiede un rinvio per potersi confrontare con il secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore o con un personale superiore; ciò accede, ad es., in cui le mediazioni coinvolgono banche od assicurazioni e vengono illustrate ipotesi o soluzioni diverse da quelle preventivate/ipotizzate/deliberate dalla istituto o dall'assicurazione: di evento spesso il procuratore sostanziale non ha potere decisionale neppure se è un soggetto dentro oppure allorche la delega viene conferita all'avvocato che, soprattutto se si tratta di questioni collegate a successioni o divisioni, non ha una conoscenza completa degli antefatti o delle varie vicende familiari. 
Ogni volta che mi trovo in queste situazioni confesso che sono sempre pervasa da una sensazione di fastidio: se il soggetto che partecipa alla mediazione è un vero ed effettivo procuratore dovrebbe (ed il condizionale è d'obbligo) poter scegliere e definire da soltanto ed in autonomia tutte le questioni che hanno attinenza con quella di cui si discute, se non ha questo a mio avviso il potere va usato con responsabilita allora non vi è procura e, questo, in linea teorica, si riflette anche sulla presenza delle parti e sulle conseguenze della loro assenza (art. 12bis 28/).
In certi casi si sa che non è un soltanto soggetto che ha il potere decisionale, ma l'accettazione o meno di una proposta va deliberata da organismi collettivi e, quindi, è impossibile che si possa raggiungere subito l'accordo; in altri, invece, il mancato raggiungimento dell'accordo dipende dal evento che il procuratore sostanziale in verità non è tale: non conosce così bene i fatti e/o non può prendere decisioni.  

3. Subdelega
 
Di attuale confrontandoci su un evento con una collega mediatrice ci si è posta la richiesta se il delegato possa delegare a sua tempo un altro soggetto. 
In linea globale credo che un soggetto munito di procura sostanziale possa delegare un altro soggetto soltanto in partecipazione di determinati presupposti.
La procura sostanziale è un atto con il che il rappresentato attribuisce a un delegato il forza di compiere atti giuridici in suo nome e per suo conto e, quindi, per consentire la subdelega è necessario che:
• l’atto di procura lo preveda esplicitamente, autorizzando il delegato a delegare a terzi i suoi poteri e
• non sia vietato dalla norma o dall’accordo tra le parti.
Se la procura, infatti, non contiene alcuna indicazione esplicita in valore alla delega, ritengo che la possibilità di delegare potrebbe stare contestabile e, di effetto, la subdelega potrebbe esistere considerata invalida. Per evitare contestazioni è, quindi, consigliabile redigere procure che specifichino chiaramente i poteri e i limiti di eventuali subdeleghe.
Ovviamente a questi necessari presupposti giuridici va aggiunto che il delegato che delega a sua volta altro soggetto dovrà renderlo edotto di tutte le circostanze, i fatti, gli antefatti e le ipotesi valutate con la parte in modo da metterlo nella condizione di essere un vero “procuratore sostanziale” e non soltanto un “passaparola”! 
 
4. Conclusioni
 
La mediazione è e resta un procedimento pensato per le parti, non per gli avvocati o per delegati, e la loro assenza (anche se ogni tanto ci evita di dover assistere a litigi anche animosi) spesso compromette la possibilità di un dialogo costruttivo e proficuo. 
Premesso che le tensioni tra le parti posso essere gestite tenendole in stanze separate e che a volte lo “sfogo” è un'ottima base di partenza per la mediazione, ritengo che il loro coinvolgimento resti sempre e comunque la miglior scelta.
L'informalità della procedura di mediazione a volta credo che la porta ben fatta dia sicurezza le parti ad esaminare o valutare questioni anche diverse od a considerare soluzioni che inizialmente non avrebbero accettato o non avevano ipotizzato o considerato. Quindi soltanto se ci sono le parti personalmente il impiego del mediatore può esistere fatto a gradi, essendo difficile che il delegato abbia una conoscenza tale dalle cose da poter fare altrettanto. Non soltanto, si può anche rischiare che il delegato non ritenga indispensabile confrontarsi con il delegante su ipotesi di soluzioni inizialmente non considerate, personale perché non essendo state ipotizzate le esclude a priori, e questo impedisce il corretto e intero svolgimento della mediazione.