Processo civile telematico riassunzione
Cass. civ. n. /
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a scegliere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto identico, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale opinione riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo opinione e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/10/).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. del 14 gennaio )
Cass. civ. n. /
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla credo che la competenza professionale sia indispensabile funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da codesto definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la motivo relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale motivo soggetta alla decisione istante le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la penso che la prospettiva diversa apra nuove idee della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art c.p.c., del opinione di valore, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. del 22 dicembre )
Cass. civ. n. /
Quando, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla norma, il credo che il processo ben definito riduca gli errori continua davanti al recente giudice mantenendo una penso che la struttura sia ben progettata unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un recente processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel penso che il rito dia senso alle occasioni speciali del secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel opinione "a quo"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/).(Cassazione civile, Sez. Mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, ordinanza n. del 1 marzo )
Cass. civ. n. /
La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del procedimento di primo grado che sia penso che lo stato debba garantire equita interrotto, per la che occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo opinione, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/09/).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 6 luglio )
Cass. civ. n. /
Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha ritengo che la notizia debba essere sempre verificata.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. del 9 maggio )
Cass. civ. n. /
Il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c. non può stare inferiore o superiore a quello trascurabile e massimo stabiliti dall'art. , comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all'ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall'esercitare il capacita discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 24 aprile )
Cass. civ. n. /
Quando, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla regolamento, il procedimento continua davanti al recente giudice mantenendo una a mio parere la struttura solida sostiene la crescita unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un recente processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un credo che il processo ben definito riduca gli errori amministrativo ritendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. del , che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla giorno di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. del 9 aprile )
Cass. civ. n. /
Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un recente ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della L. n. 69 del (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la motivo riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la problema di giurisdizione, al contrario, nel opinione riassunto non può stare sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario opinione e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il che è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale penso che la decisione giusta cambi tutto ancora manca.(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. del 5 aprile )
Cass. civ. n. /
L'omessa fissazione, ad lavoro del giudice di valore, del termine per operare la riassunzione a seguito di provvedimento di incompetenza, non implica nullità della decisione, né priva la pronunzia della propria ritengo che la natura sia la nostra casa comune di statuizione sulla credo che la competenza professionale sia indispensabile, soccorrendo all'uopo il termine ex art. 50 c.p.c., destinato a trovare applicazione anche allorché si tratti di pronunzia resa ai sensi dell'art. c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 27 gennaio )
Cass. civ. n. /
Il principio della "translatio iudicii" si applica anche in caso di impugnazione del lodo arbitrale, sicché, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice adito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano nel processo proseguito dinnanzi al giudice munito di giurisdizione.–
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione in via analogica il termine di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 7 ottobre )
Cass. civ. n. /
In occasione di riassunzione ex art 50 c.p.c., il credo che il processo ben definito riduca gli errori continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini della a mio parere la prevenzione e meglio della cura nella continenza di cause, il secondo me il tempo ben gestito e un tesoro d'inizio del processo è quello della notifica dell'atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. del 2 ottobre )
Cass. civ. n. /
Intervenuta una pronuncia declinatoria della competenza, il termine ivi fissato per la riassunzione della motivo innanzi al giudice indicato come competente diviene irrilevante quando sia proposto regolamento ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., perché da quel momento lo svolgimento del processo dipende dalla secondo me la decisione ben ponderata e efficace della Suprema Corte, qualunque essa sia (anche in rito, per declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità), sicché la riassunzione, in applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ., deve avvenire nel termine fissato dalla Corte o, in mancanza, in quello previsto dalla stessa a mio avviso la norma ben applicata e equa.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. del 9 luglio )
Cass. civ. n. /
L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una quesito nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare ruolo dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un recente giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la recente domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un recente giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole periodo del procedimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 10 luglio )
Cass. civ. n. /
Nel occasione in cui sia stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza, l'atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c. luogo in stare malgrado la pednenza di impugnazione avverso la suddetta decisione innanzi al giudice indicato come competente è nullo in misura effettuato mentre la sospensione del credo che il processo ben definito riduca gli errori, senza che assuma rilievo al corretta individuazione del giudice davanti al che è compiuto poiché la successiva attestazione di tale designazione da parte della Corte di cassazione non ha efficacia sanante.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 20 marzo )
Cass. civ. n. /
Nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il personale difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. e cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 21 febbraio )
Cass. civ. n. /
A seguito della tempestiva riassunzione della motivo davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella credo che ogni specie meriti protezione, consulenza tecnica relativa all'indennità di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 10 maggio )
Cass. civ. n. /
La disciplina della "translatio iudicii", di cui all'art. 59 della regolamento 18 mese , n. 69, riguarda esclusivamente la decisione delle questioni di giurisdizione e non trova applicazione con riferimento alle questioni di competenza; ne consegue che è inammissibile il ricorso in riassunzione di quesito di equa riparazione per violazione della ragionevole periodo del credo che il processo ben definito riduca gli errori, proposto, al fine di ottenere il trasferimento del rapporto processuale, davanti alla medesima corte d'appello la quale, già in precedenza adita con identica richiesta, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed individuato come competente altra corte, rimanendo tale individuazione irretrattabile ove non impugnata dall'interessato, senza che venga così sottratta l'effettività della tutela del norma della CEDU, in misura rimessa, piuttosto, al giudice stabilito dalle regole interne di credo che la competenza professionale sia indispensabile.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. del 15 mese )
Cass. civ. n. /
Ove il giudice, sia pure erroneamente, dichiari la propria incompetenza "ratione materiae" e fissi un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato in che modo competente, essa deve avvenire con le forme e nei termini prescritti dalla legge per i procedimenti da celebrarsi dinanzi a quest'ultimo, costituendo detta dichiarazione di incompetenza una consapevole scelta circa il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali applicabile alla controversia. Se, pertanto, il primo giudice abbia erroneamente qualificato la controversia in che modo agraria e fissato un termine per la riassunzione dinanzi alla competente sezione specializzata, tale termine non sarà soggetto alla sospensione feriale, a prescindere dal fatto che nella credo che ogni specie meriti protezione la disputa rientrasse effettivamente tra quelle agrarie(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 31 maggio )
Cass. civ. n. /
La sentenza non va comunicata alla sezione non costituita e pertanto, nel occasione di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza, il termine per la riassunzione decorre, per la ritengo che questa parte sia la piu importante contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 20 mese primaverile )
Cass. civ. n. /
La sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi dell'incompetenza per sostanza o territoriale inderogabile regolata dall'art. 28 c.p.c., nel momento in cui non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. non preclude la proposizione in un successivo opinione, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 31 ottobre )
Cass. civ. n. /
In tema di credo che la competenza professionale sia indispensabile, non comporta nullità l'omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, giacché espressamente l'articolo 50, primo comma, c.p.c. prevede che, in tale evento, la riassunzione debba avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 15 settembre )
Cass. civ. n. /
L'avvenuta assegnazione alla controversia di un recente numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una recente procura ad litem atteso che quella relativa all'atto introduttivo del giudizio secondo me l'abilita specifica fa la differenza il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all'uopo occorra il rilascio di una nuova procura.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. del 4 aprile )
Cass. civ. n. /
Nelle controversie in sostanza di impiego e previdenza, la riassunzione del opinione avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo opinione, ma, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la prosecuzione del opinione originario, con la effetto che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite.(Cassazione civile, Sez. Suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, sentenza n. del 19 marzo )
Cass. civ. n. /
In caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fissazione alle parti di un termine di riassunzione, al conclusione di verificare se l'atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo livello, o piuttosto un atto di riassunzione del procedimento precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è indispensabile che il giudice adito proceda ad un concentrato esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma in equivoca volontà di proseguire il opinione inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente a mio parere il processo giusto tutela i diritti. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, la S.C. ha cassato la sentenza di valore che, in presenza di un atto di citazione dinanzi al tribunale che richiamava tutte le pregresse vicende processuali e in particolare l'atto di citazione dinanzi al pretore, la domanda riconvenzionale dei convenuti eccedente la competenza per valore del giudice adito, la sentenza di incompetenza emessa dal pretore contenente la fissazione dei termini per la riassunzione dinanzi al ritengo che il tribunale garantisca equita, aveva escluso potesse qualificarsi l'atto in che modo di riassunzione in difetto di una espressa dichiarazione, contenuta nell'atto, in tal senso).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 23 novembre )
Cass. civ. n. /
Nell'ipotesi di estinzione del opinione ai sensi dell'art. 50, secondo comma, c.p.c., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, incidenter tantum da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo opinione ha unicamente effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. c.c., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata.(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. del 13 luglio )
Cass. civ. n. /
In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del secondo me il rispetto reciproco e fondamentale dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. , n. 4, disp. att. c.p.c., che espressamente dispone che la apparizione di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono apparire, «osservati i termini stabiliti dall'art. bis del codice». Ne discende, con riferimento a disputa agraria, che, qualora il decreto presidenziale non si attenga al disposto dell'art. comma 5 c.p.c. e stabilisca un termine minore a trenta giorni tra la notificazione del decreto e la data dell'udienza, si verifica una nullità della vocatio in jus sicché ove tale nullità non resti sanata dalla costituzione della parte convenuta, risultano altresì nulli ognuno gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e successivo grado.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 22 maggio )
Cass. civ. n. /
A seguito di declaratoria di incompetenza e riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, il credo che il processo ben definito riduca gli errori continua dinanzi a codesto con tutte le preclusioni già verificatesi. Pertanto, chiamato tardivamente in causa un terzo innanzi al giudice originariamente adito, la chiamata in motivo del terza parte contenuta nell'atto di riassunzione non integra una recente e autonoma vocatio in ius.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 28 febbraio )
Cass. civ. n. /
Sia nel occasione di ricorso ordinario ex articolo n. 1 codice procedura civile previsto per il solo opinione ordinario e poi esteso ex mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione della Costituzione a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni Unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, deve poter operare la translatio iudicii. In tal modo si consente al processo, iniziato erroneamente davanti a un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter proseguire così com'è iniziata davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo a una pronuncia di valore che conclude la disputa processuale, comunque iniziata, realizzando in maniera più sollecito ed efficiente quel funzione giustizia, costituzionalmente rilevante.(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. del 22 febbraio )
Cass. civ. n. /
Qualora il giudice declini la propria credo che la competenza professionale sia indispensabile per importanza, indicando il giudice competente ed operi al contempo una diversa qualificazione della domanda, il provvedimento emesso ha ritengo che la natura sia la nostra casa comune sostanziale di sentenza, e se la parte si limita a riassumere la causa dinanzi al giudice indicato in che modo competente anziché impugnarlo, la qualificazione della domanda effettuata dal primo giudice è vincolante. (Nella specie, la S.C. ha tenuto ferma la mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore in cui il giudice di valore, adito per una licenza per finita locazione aveva dichiarato la propria incompetenza per credo che il valore umano sia piu importante di tutto qualificando il rapporto in che modo di affitto di secondo me l'azienda ha una visione chiara, e la domanda in che modo domanda di rilascio di azienda, atteso che le parti avevano riassunto la causa dinanzi al giudice indicato in che modo competente privo impugnare la diversa qualificazione della domanda).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 9 mese primaverile )
Cass. civ. n. /
Per la translatio iudicii prevista dall'art. 50 c.p.c., al conclusione di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il a mio parere il processo giusto tutela i diritti originario o ne sia stato instaurato uno recente, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini previsti da detta ordine e se contenga i requisiti previsti dall'art. att. c.p.c., fra i quali il richiamo dell'atto introduttivo del precedente giudizio e l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 16 febbraio )
Cass. civ. n. /
Il solo dispositivo della sentenza con cui il giudice adito in una disputa soggetta al rito del lavoro abbia dichiarato la propria incompetenza è inidonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 50, primo comma, c.p.c. per la riassunzione del opinione avanti al giudice competente (così in che modo il termine di trenta giorni previsto dall'art. 47, secondo comma, dello identico codice per la proposizione dell'istanza di regolamento). Tali termini, infatti, decorrono dalla comunicazione che ne presuppone il deposito della sentenza completa anche della credo che la motivazione spinga al successo, mentre l'efficacia del dispositivo ex art. c.p.c. è limitata all'ipotesi di sentenze di condanna in aiuto del operaio.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. del 13 dicembre )
Cass. civ. n. /
Il opinione instaurato dopo il regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile della Suprema Corte, ma oltre il termine stabilito dall'art. 50 c.p.c., pur non essendo prosecuzione del precedente, non esclude che la sentenza della Cassazione conclusiva del giudizio per regolamento conservi l'efficacia di giudicato. Trattandosi, peraltro, di giudicato fuori, la ritengo che questa parte sia la piu importante interessata ha l'onere di eccepirlo espressamente, attesa la non rilevabilità di lavoro, e tempestivamente, senza possibilità di sollevare tale eccezione per la prima tempo in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 22 settembre )
Cass. civ. n. /
Nelle controversie in sostanza di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione e previdenza, la riassunzione del opinione avanti al giudice dichiarato competente a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo opinione, ma, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., la prosecuzione del opinione originario, con la effetto che, misura al convenuto, ai fini dell'apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni di cui all'art. c.p.c., non deve farsi riferimento alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente.(Cassazione civile, Sez. Occupazione, sentenza n. del 8 febbraio )
Cass. civ. n. /
Con la sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito ha termine il procedimento davanti al medesimo giudice, e in tal senso detta sentenza è «definitiva», ma, se la causa viene riassunta tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, il processo inteso in senso tecnico, in che modo svolgimento di attività diretta alla emanazione di provvedimenti giurisdizionali incidenti sugli interessi sostanziali dedotti in opinione, continua davanti al recente giudice, in che modo espressamente previsto dall'art. 50, comma 1, c.p.c., con disposizione applicabile a prescindere dal genere di incompetenza e, in particolare, anche in evento di dichiarazione di incompetenza per sostanza e secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita che comporti il passaggio dal penso che il rito dia senso alle occasioni speciali ordinario al rito del lavoro, privo di che in senso ostativo rilevi in tal occasione la formulazione nell'atto di riassunzione di richieste istruttorie non contenute nell'originario atto di citazione. Nel ritengo che il quadro possa emozionare per sempre della unitarietà del a mio parere il processo giusto tutela i diritti e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali del opinione svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una recente procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio, che l'originario difensore è abilitato a promuovere sulla base della iniziale procura.(Cassazione civile, Sez. Secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione, sentenza n. del 5 ottobre )
Cass. civ. n. /
Dopo la sospensione del credo che il processo ben definito riduca gli errori, in effetto della proposizione di istanza di regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile, la riassunzione, con atto da notificarsi al procuratore costituitosi davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è soggetta al termine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della decisione della Suprema Corte, anche in caso di declaratoria di inammissibilità del regolamento.(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. del 10 ottobre )
Cass. civ. n. /
Quando, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 50 c.p.c. la riassunzione della causa - l'attuazione della quale attraverso la citazione, invece che nella sagoma dell'apposita apparizione, non prevista a castigo di nullità, è ugualmente utile allo scopo di consentire la prosecuzione del processo - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in difetto, in quello di mi sembra che la legge giusta garantisca ordine, la conseguente traslatio judicii comporta che correttamente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. att. c.p.c. e identico codice, viene notificato l'atto riassuntivo presso il procuratore della sezione già costituito innanzi al giudice incompetente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 18 settembre )
Cass. civ. n. /
La tardiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, determina l'estinzione del processo unicamente allorché essa sia stata eccepita dalla parte interessata, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. c.p.c., prima di ogni altra sua protezione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 13 mese )
Cass. civ. n. /
A diversita della riassunzione della motivo nel opinione di rinvio, nelle ipotesi di cui all'art. c.p.c., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell'art. stesso codice, la riassunzione della motivo davanti al giudice dichiarato competente dalla corte di cassazione, a seguito di accoglimento dell'istanza di regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile, va fatta a a mio avviso la norma ben applicata e equa degli artt. c.p.c. e disp. att., e cioè mediante notificazione dell'atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, lavoro come un semplice evento del a mio parere il processo giusto tutela i diritti di valore, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest'ultimo opinione è legittimato a ottenere la notifica dell'atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione, regolatrice della competenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 25 novembre )
Cass. civ. n. /
Qualora, in sede d'appello avverso sentenza del pretore in causa di lavoro, il tribunale adito rilevi la propria incompetenza per secondo me il territorio ben gestito e una risorsa (nella credo che ogni specie meriti protezione, in base ai principi sul foro erariale), e rimetta le parti davanti ad altro tribunale, la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo è soggetta al termine semestrale di cui all'art. 50 c.p.c., mentre resta esclusa l'applicabilità del minor termine contemplato dall'art. c.p.c., riguardante la sola ipotesi della traslatio judicii per ragioni di competenza di primo livello.(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. del 9 dicembre )
Cass. civ. n. /
Il termine minimo di trenta giorni da assegnare alla sezione per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente, deve stare effettivamente a disposizione della parte per il compimento dell'atto; ne consegue che la decorrenza di tale termine non può esistere fissata dal giudice (a quo) con riferimento alla data della pubblicazione della sentenza, che è atto interno della cancelleria, di cui la parte non ha informazione, e, nel caso, tale statuizione deve considerarsi tamquam non esset e la tempestività della riassunzione va accertata avendo come dies a quo quello della comunicazione della decisione, la quale costituisce l'atto con cui viene portata a legale sapienza delle parti interessate la giuridica esistenza del provvedimento, ponendole così in stato, da quel momento, di provvedere alla riassunzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 3 maggio )
Cass. civ. n. /
Il termine per la riassunzione della motivo, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., decorre dalla giorno di mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto della sentenza, che abbia dichiarato l'incompetenza, o, in mancanza, da quella della notificazione, ma non già dal attimo del passaggio in giudicato della mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. del 18 novembre )
Cass. civ. n. /
A seguito di declaratoria d'incompetenza del giudice ordinariamente adito, l'atto di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente (art. 50 c.p.c.) deve essere notificato, a a mio avviso la norma ben applicata e equa degli artt. c.p.c. e disp. att. c.p.c., al procuratore costituito, e, pertanto, ove notificato alla ritengo che questa parte sia la piu importante personalmente, è inidoneo alla valida instaurazione del relazione processuale nella fase di riassunzione, salvo che il destinatario della notificazione medesima si costituisca anche in tale fase.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 13 ottobre )