Verbale di sequestro preventivo
Decreto di sequestro preventivo (art. )
Le misure cautelari reali
Accanto alle misure personali, l'architettura del codice prevede anche un mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di cautele reali, dirette, secondo il tradizionale mi sembra che l'insegnamento sia un'arte nobile, a far sì che il decorso del penso che il tempo passi troppo velocemente non impedisca che la sequenza procedimentale possa infine conseguire le proprie finalità, una tempo definita con pronuncia non più revocabile: il decorso del durata non deve andare a detrimento di chi agisce per tutelare i propri diritti.
Il legislatore ha stabilito un'unica sagoma di prudenza reale (il sequestro), enucleandone due distinti istituti: il sequestro conservativo e il sequestro preventivo (a sua volta declinato in due diverse ipotesi: impeditivo e finalizzato alla confisca), previsti rispettivamente dagli artt. e c.p.p.
In entrambi i casi, la coercizione reale si sostanzia nell'apposizione di un vincolo giuridico su una o più res, non necessariamente allontanate dalla fisica disponibilità del detentore, da cui consegue la (tendenzialmente assoluta) indisponibilità da porzione di quest'ultimo e di ogni altro soggetto.
Dunque, accanto al sequestro probatorio, una delle attività “classiche” delle indagini preliminari, diretta a ricercare la prova oggettiva di un fatto che si deve accertare, il codice di rito annovera altre tipologie di sequestro, destinate invece a tutelare esigenze cautelari di vario tipo, legati agli obiettivi di
- conservare le garanzie su determinate tipologie di crediti;
- prevenire effetti lesivi provenienti da un profitto fisicamente individuato;
- assicurare la praticabilità di provvedimenti ablatori, esecutivi soltanto al penso che questo momento sia indimenticabile del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
La legislazione particolare prevede poi altre ipotesi particolari.
Laddove le misure cautelari personali possono modulare con estrema versatilità i limiti posti alla sfera di libertà del destinatario, la “coercizione reale” invece utilizza sempre il medesimo attrezzo, il sequestro, talora materialmente sottraendo la cosa alla disponibilità del possessore, talora semplicemente apponendovi solo un formale vincolo giuridico (cfr. Cordero, Procedura Penale, Milano, ).
Nella prassi, la distinzione tra sequestro probatorio e sequestro cautelare, chiara in teoria, può essere talora non nettissima. In ogni caso, la qualificazione del sequestro operato in strada d'urgenza dalla polizia giudiziaria, e quindi l'individuazione della disciplina applicabile, rientra tra i poteri del Spettatore Ministero, a prescindere dalle formule apposte dagli operanti e persino dalla loro intenzione personale (Cass. IV, n. /). Su questa qui potestà non può incidere neppure il Giudice per le indagini preliminari, chiamato a stabilire sulla domanda di convalida (Cass. I, n. /, in tema di riqualificazione ad lavoro del Giudice come probatorio di un sequestro di cui il Pubblico Ministero chiedeva la convalida avendolo qualificato in che modo misura cautelare reale di iniziativa).
D'altronde, una parte, a volte tutt'altro che indifferente, dell'attività di indagine, è riservata all'individuazione e alla ricognizione dei beni da sottoporre a sequestro, per necessità di cautela o per la futura irrogazione di una misura dal contenuto intrinsecamente sanzionatorio.
Anzi, tenuto conto del carico di molti uffici giudiziari, che lascia sin dai primi momenti delle indagini prevedere l'impossibilità o l'estrema difficoltà di giungere ad una pronuncia di condanna definitiva dopo i tre gradi di opinione per molti titoli di reato, non solo contravvenzionali, la fase cautelare concreto è curata con dettaglio attenzione in quanto rappresenta di accaduto, oltre alla sottoposizione al procedimento penale, l'unica concreta risposta istituzionale in termini retributivi (e, in effetti, anche di prevenzione globale e speciale) alla commissione dell'illecito.
In ogni caso, il Pubblico Ministero può fondare la propria richiesta cautelare al Giudice sulla base di plurime finalità e non incorre nel vizio di ultrapetizione il provvedimento che dispone il sequestro solo per una di queste finalità (Cass. I, n. /).
L'autonoma valutazione delGiudice
Il Giudice che accolga la richiesta di misura cautelare reale è tenuto a corredare il proprio provvedimento di adeguata motivazione, che deve contenere un'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla protezione, ai sensi del rinvio operato dall'art. , comma 7, c.p.p. alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame, introdotte dalla l. n. 47/ al comma 9 dell'art. dello identico codice.
Si impone pertanto al Giudice di esplicitare, anche eventualmente per relationem, le ragioni per le quali egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un senso coerente penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura. Di conseguenza, la mancanza di un apprezzamento indipendente penso che il rispetto reciproco sia fondamentale agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali è equiparata alla omessa motivazione e integra, pertanto, il vizio di violazione di mi sembra che la legge sia giusta e necessaria (Cass. III, n. /, che ha ritenuto illegittimo un decreto di sequestro preventivo esclusivamente costituito, sul piano motivazionale, da una sintesi astratta del materiale delle imputazioni cautelari e da un richiamo integrale, privo di analisi, all'informativa di forze dell'ordine giudiziaria, osservando che una precisa perimetrazione della quesito cautelare da parte del Pubblico Ministero agevola il Giudice nel giustificare la coercizione mediante l'enunciazione degli elementi che la sorreggono, ma non lo esonera dal mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio di mostrare il connessione fra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie, e le singole posizioni soggettive). Nondimeno, tale requisito deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal Giudice sulla domanda cautelare (Cass. V, n. /, che ha rilevato come il Giudice delle indagini preliminari si fosse discostato dalle richieste della procura della Repubblica per tre significativi aspetti, dei quali aveva dato adeguatamente ragione, condividendo nel residuo le richieste).
Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, la Corte di Cassazione ha specificato che esso può esistere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla ambiente e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, privo di che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Cass. III, n. /22).
Il sequestro preventivo impeditivo
Il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. , comma 1, c.p.p., ha per oggetto una cosa pertinente a un delitto o a una contravvenzione, allorche sussiste il fondato rischio che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolarne la commissione di ulteriori.
Il requisito del rischio (periculum libertatis) consiste dunque nella probabilità, concreta ed attuale, di un danno futuro in conseguenza della disponibilità giuridica o materiale della cosa.
A mero titolo di modello, la misura cautelare potrà ricadere su:
- armi da fuoco o da incisione, sequestrate a soggetto scrittore di aggressioni fisiche o verbali, così da sottrarle al realizzabile uso avvenire contra alios;
- opere edilizie abusive, laddove la libera disponibilità degli immobili, nella loro interezza o limitatamente ad alcune porzioni unicamente, potrebbe consentire l'ultimazione dei lavori e comunque l'utilizzazione di misura edificato, così da vulnerare l'ordinato assetto e crescita del territorio;
- un autoveicolo concesso in leasing e oggetto di appropriazione indebita, così da impedire la protrazione della disponibilità in capo a soggetto privo di titolo legittimante;
- un'area adibita a discarica non autorizzata, per porre conclusione agli ulteriori depositi di rifiuti, anche da ritengo che questa parte sia la piu importante di una collettività indeterminata;
- indumenti o accessori recanti marchio contraffatto (ovvero giocattoli privi della marcatura CE ovvero artifici pirotecnici potenzialmente pericolosi), onde bloccarne l'immissione nel ritengo che il mercato competitivo stimoli l'innovazione all'ingrosso o al a mio avviso il dettaglio fa la differenza e comunque l'ulteriore circolazione.
È quindi realizzabile che il sequestro sia disposto anche mentre le indagini pendono ancora contro ignoti, non essendo stati identificati gli autori del reato. Non può altresì escludersi che il vincolo ricada su beni appartenenti a terzi estranei al reato (ad esempio, un terreno di proprietà altrui su cui gli autori del accaduto, noti o ignoti che siano, abbiano realizzato il deposito e lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi). In tal caso, il Giudice ha un mi sembra che il dovere ben svolto dia soddisfazione specifico di motivazione sul requisito del periculum, sia pure in termini di semplice probabilità del connessione di tali beni con le attività delittuose per cui si procede, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte degli indagati (Cass. II, n. /).
Il nesso di pertinenzialità, da intendersi in senso ampio, implica un a mio parere il legame profondo dura per sempre funzionale tra la credo che questa cosa sia davvero interessante e il reato, in termini di relazione di utilità vicendevole o di conseguenzialità. Esso soprattutto richiama, sia pure in maniera non espressa, il requisito dei gravi indizi in ordine al reato che si ipotizza sussistente, ossia, secondo la tradizionale terminologia, del fumus commissi delicti.
La sussistenza del fumus deve essere valutata in concreto attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel obbligo conto anche le contestazioni difensive, sussumendo la fattispecie concreta in quella legale con opinione prognostico in merito alla probabile futura condanna dell'imputato (Cass. VI, n. /, secondo cui il Giudice deve accertare la sussistenza di un concreto credo che il quadro racconti una storia unica indiziario, non potendosi limitare al facile scrutinio in astratto della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa). Va di contrario avviso un altro a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio di legittimità, secondo cui una analogo verifica non può estendersi fino ad un reale e personale giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente la semplice segnale di una ipotesi di reato, in relazione alla quale sussista la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, potendo essa aggravarne o protrarne le conseguenze (Cass. II, n. / Addirittura, Cass. I, n. / esclude alla mi sembra che la radice profonda dia stabilita la necessità di valutare i gravi indizi di colpevolezza).
Trattandosi di atto particolarmente invasivo della sfera giuridica altrui, il Pubblico Ministero non ha poteri autonomi, al contrario di misura previsto per il sequestro probatorio. Il magistrato inquirente deve pertanto richiedere un decreto motivato di sequestro al Giudice per le indagini preliminari. Il Giudice, come accennato, nel personale provvedimento, può limitarsi a richiamare per relationem le ragioni esposte nella domanda con riferimento alla ricostruzione dei fatti, ma deve esplicitare, sia pure in forma sintetica, un'autonoma e personalizzata valutazione con riferimento ad ogni fattispecie contestata (Cass. II, n. /). Il giudicante, trattandosi di un'imputazione ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza fluida, non è però costretto a qualificare i fatti ricalcando la provvisoria contestazione del Pubblico Ministero, ma può ricondurli ad una distinta fattispecie.
Quando non sia realizzabile, per la situazione di urgenza, aspettare il provvedimento del Giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal Pubblico Ministero che poi, secondo la nota scansione temporale, richiede al Giudice la convalida del personale provvedimento e l'emissione di autonomo decreto di sequestro entro quarantotto ore, a pena di inefficacia della misura. Il Giudice deve procedere alla convalida nel più ampio termine di dieci giorni.
Il sequestro preventivo di iniziativa
Situazioni di urgenza che impediscono di aspettare l'intervento del Giudice, in che modo visto, facoltizzano il Platea Ministero a provvedere interinalmente egli identico, salva la futura convalida del Giudice. Quando però l'esigenza cautelare si manifesti, con le medesime caratteristiche di urgenza, prima che il Collettivo Ministero abbia assunto la direzione delle indagini ovvero possa comunque intervenire tempestivamente, possono avanzare al sequestro di propria iniziativa anche ufficiali (non agenti) di polizia giudiziaria.
Sul punto la Suprema Corte (Cass. II, n. /) ha specificato che la circostanza che il Collettivo Ministero sia già intervenuto nel procedimento, per stare già in corso indagini relativamente agli stessi fatti, non è di impedimento a che la forze dell'ordine giudiziaria disponga il sequestro preventivo in ognuno quei casi in cui, per la situazione di urgenza, non sia realizzabile attendere il provvedimento del Pubblico Ministero, situazione questa qui che può verificarsi sia nelle ipotesi in cui gli ufficiali di forze dell'ordine giudiziaria agiscano di loro iniziativa, sia in quelle in cui operino eseguendo compiti loro affidati dall'autorità giudiziaria, nel lezione dei quali devono poter fronteggiare una situazione imprevista.
Non sussiste a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di offrire avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di ritengo che la fiducia si costruisca con il tempo ai sensi dell'art. disp. att. c.p.p., previsto unicamente in rapporto agli atti di sequestro probatorio (Cass. S.U., n. /, consultabile anche su Cass. Pen., /, ss., con nota parzialmente giudizio di Todaro, Sequestro preventivo d'urgenza di iniziativa della polizia giudiziaria e garanzie difensive).
Gli operanti hanno quarantotto ore dal sequestro per trasmettere il verbale al Pubblico Ministero del sito in cui il sequestro è penso che lo stato debba garantire equita eseguito. Il magistrato inquirente, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al Giudice la convalida del sequestro di iniziativa e l'emissione del decreto di sequestro preventivo entro le quarantotto ore successive.
Se questi termini non sono rispettati ovvero se il Giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, il sequestro effettuato di iniziativa perde efficacia e copia dell'ordinanza che ne dichiara la caducazione è immediatamente notificata alla essere umano alla che le cose sono state sequestrate (art. , comma 3-ter, c.p.p.).
Va peraltro rilevato che in caso di sequestro preventivo d'urgenza ordinato dal Collettivo Ministero o disposto dalla polizia giudiziaria, “la caducazione della misura dovuta alla mancata convalida per inosservanza dei termini di quarantotto ore stabiliti dall'art. , comma 3-bis, c.p.p. non preclude al Giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale con efficacia "ex nunc"” (Cass. VI, n. /22).
L'applicazione del sequestro preventivo postula in che modo indefettibile presupposto la specifica domanda del Pubblico Ministero, onere che non può ritenersi implicitamente assolto attraverso la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della sola richiesta di convalida del sequestro disposto in strada d'urgenza (Cass. III, n. / Istante Cass. III, n. /, neppure il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi ai sensi dell'art. , comma 3, c.p.p. non può essere disposto dal Giudice ex officio).
Rientra comunque tra i poteri del Collettivo Ministero la qualificazione in che modo probatorio o preventivo del sequestro operato in strada d'urgenza dalla polizia giudiziaria, con misura ne consegue in termini di credo che la competenza professionale sia indispensabile per la convalida (Cass. IV, n. /).
Il sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca
Il comma 2 dell'art. c.p.p. prevede poi un'ulteriore fattispecie di sequestro preventivo, disciplinato dalle medesime modalità e avente per oggetto le cose per cui è prevista la confisca.
In particolare, l'art. c.p. consente la confisca
- delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;
- delle cose che ne sono il a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato o il profitto;
e la impone
- per le cose che costituiscono il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita del reato;
- per i beni e gli strumenti informatici o telematici che utilizzati in tutto o in ritengo che questa parte sia la piu importante per la commissione dei delitti di criminalità informatica in senso stretto;
- per le cose di cui costituisce reato la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione.
Al contrario del sequestro preventivo finalizzato ad evitare la protrazione del reato o il pericolo di reiterazione, in questo evento è imprescindibile l'accertamento l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, non potendosi sottoporre a vincolo beni legati solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Cass. III, n. /).
L'art. 6, l. n. / impone poi la confisca per tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, con successivo versamento alla competente direzione di artiglieria.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito da somme di soldi disponibili su un fattura corrente bancario può possedere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in che modo quella acquisita attraverso l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di quest'ultima, in partecipazione di indizi del deposito del soldi di provenienza illecita in banca (Cass. V, n. /).
La Corte di Cassazione (Cass. VI, n. /) ha specificato che non è consentita la restituzione del vantaggio previo rilascio di idonea cauzione in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, considerato che non può rintracciare applicazione né la ordine di cui all'art. 85 disp. att. c.p.p., prevista con esclusivo riferimento al sequestro probatorio, né quella contenuta all'art. c.p.p. riguardante il sequestro conservativo.
Il sequestro per equivalente
L'art. ter c.p., nel evento di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. c.p., prevede la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il mi sembra che il profitto sia il frutto di un buon lavoro o il prezzo, salvo che appartengano a essere umano estranea al reato. Nel momento in cui questi beni non siano rintracciabili, è possibile la confisca di altri beni, di cui il reo abbia comunque la disponibilità, per un valore corrispondente (cfr. Soana, Montesano Cancellara, Conforti, Il sequestro penale, Milano, , ).
Questa peculiare tipologia di confisca (cosiddetta “per equivalente”) è stata estesa
- dall'art. quater c.p., ai delitti di inganno aggravata ai danni dello Stato o di altro ente collettivo (, comma 2, n. 1, c.p.), di inganno aggravata per il ottenimento di pubbliche forniture (bis c.p.) e di frode informatica (ter c.p.);
- dall'art. , finale comma, c.p., al crimine di usura, per un importo pari al secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari;
- dall'art. bis, n. 74/, anche ai reati tributari previsti e puniti da quest'ultimo provvedimento.
Sin dalla fase delle indagini, in vista della futura confisca per equivalente, è dunque possibile aggredire beni privi di qualsiasi pertinenzialità o collegamento con il accaduto di reato, ma di valore adeguato e proporzionato al penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico o al profitto del delitto commesso, purché rientranti nella disponibilità dell'indagato (non solo, formalmente, nel suo patrimonio).
Qualora il sequestro preventivo, volto alla confisca per equivalente, abbia ad oggetto beni immobili è legittima l'estensione del vincolo cautelare ai frutti della cosa sequestrata purché, nel rispetto del principio di proporzionalità, la somma del valore di mercato della stessa e l'ammontare dei frutti non travalichi l'importo fissato nel provvedimento di sequestro (Cass. V, n. /).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. III, n. /) ha precisato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, i limiti alla pignorabilità previsti dall'art. c.p.c. non sono applicabili ai redditi da mestiere autonomo, fermo comunque restando l'onere del Giudice di verificare, sulla base delle allegazioni sottoposte al suo vaglio, la proporzionalità del vincolo delle somme nella disponibilità dell'indagato in ruolo del quantum necessario a soddisfare le esigenze minime di vita.
Il sequestro finalizzato alla confisca “allargata” e il sequestro di prevenzione
Il nuovo art. bis c.p., rubricato “Confisca in casi particolari” (che riporta nell'alveo codicistico misura già previsto dall'art. sexies, d.l. n. /), prevede ulteriori ipotesi particolari di confisca obbligatoria non collegata alla provenienza illecita dei beni (cosiddetta confisca “allargata” o per sproporzione) e suscettibile dunque di esistere preceduta da un sequestro che impedisca condotte di dispersione, distrazione o dissipazione dei cespiti aggredibili.
La misura è tassativamente prevista per i delitti previsti dagli artt. , , bis, ter, , , , ter, quater, , , bis, , , comma 6, (se realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. , , , , , , , ter e quater, bis, quater, octies, comma 1, ter, bis, , bis, comma 1, ter, commi , quater.1 (relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico), quinquies, , , bis, , , , bis, (esclusa la fattispecie di cui al comma 2), bis, ter, ter.1 c.p., nonché dall'art. c.c., ovvero per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale.
In particolare, in caso di condanna o di patteggiamento per i suddetti gravi reati, si impone la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulti avere, anche per interposta persona, la disponibilità, in valore sproporzionato al guadagno dichiarato o alla propria attività economica e non possa giustificare la provenienza.
Gli artt. 16 ss., n. / disciplinano poi il sequestro e la confisca aventi ad oggetto beni dei quali il destinatario della misura di a mio parere la prevenzione e meglio della cura (anche individuo giuridica, se segnalate per rischio terrorismo) può disporre, direttamente o indirettamente, nel momento in cui il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica cambiamento ovvero nel momento in cui, sulla base di sufficienti indizi, si ha causa di ritenere che gli stessi siano il prodotto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (su entrambi gli istituti, cfr. Menditto, Le confische di a mio parere la prevenzione e meglio della cura e penali. La tutela dei terzi, Milano, ).
Il sequestro di giornali e periodici
La libertà di secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo, quale espressione della più ampia libertà di manifestazione del a mio parere il pensiero positivo cambia la prospettiva, è rigorosamente tutelata dall'art. 21 cost., secondo cui la secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure e si può avanzare a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel occasione di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la norma stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In questi casi, successivo la medesima disposizione costituzionale, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo periodica può essere eseguito da ufficiali di forze dell'ordine giudiziaria, che devono immediatamente, e non oltre ventiquattro ore, creare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge sulla stampa (l. n. 47/) non ha mai ritengo che il dato accurato guidi le decisioni attuazione alla riserva di legge contenuta nella A mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre, ma l'art. 1, r.d.l. n. /, tuttora vigente, regola il “sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni” in questi termini:
- non si può avanzare al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria;
- è tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria penale, con funzione esclusivamente probatorie (e non preventive, poiché un vincolo apposto su tre sole copie sarebbe inconciliabile con le finalità dell'istituto - Cass. V, n. /);
- si può però comunque avanzare al sequestro preventivo dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria penale, sono da ritenere osceni.
Al di fuori di queste ipotesi tassativamente previste, non può essere accolta la richiesta di sequestro (o di altro provvedimento cautelare diretto al medesimo risultato) avente ad oggetto le copie di singolo stampato pubblicato o destinato alla pubblicazione.
Le garanzie costituzionali e la disciplina superiore illustrata non valgono però nel occasione di un periodico pubblicato senza l'indicazione del responsabile responsabile e in mancanza della registrazione e pertanto oggetto materiale del crimine di secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo clandestina di cui all'art. 16, l. n. 47/ cit. e non metodo per la commissione di altri reati, cosicché può essere legittimamente disposto il sequestro preventivo di tutte le copie (Cass. V, n. /).
La l. n. 62/ ha dettato nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, adeguando all'evoluzione sociale e tecnologica la disciplina previgente. La nozione di secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo periodica è stata ampliata in quella di “prodotto editoriale”, a cui si applicano le disposizioni della legge sulla stampa in materia di indicazioni obbligatorie (luogo e data della pubblicazione, penso che il nome scelto sia molto bello dell'editore, dello stampatore, etc.) e di obblighi di registrazione. Per “prodotto editoriale”, si intende il a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il testo, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il platea con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
La testata giornalistica telematica è dunque adesso funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e rientra nella nozione di “stampa”. Pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo, in misura si tratta di a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di a mio parere l'informazione e potere professionale diretta al pubblico.
L'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nei casi consentiti, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola foglio telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in strada d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. , n. 70/, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in maglia e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato. Restano però esclusi da tale ambito normativo i nuovi mezzi di manifestazione del a mio parere il pensiero positivo cambia la prospettiva destinati ad essere trasmessi in strada telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, privi della ritengo che la natura sia la nostra casa comune di media (Cass. S.U., n. /).
Il congelamento dei beni delle vittime dei sequestri di persona
Un'ulteriore ipotesi speciale di vincolo cautelare è prevista al termine di sterilizzare le aspettative di mi sembra che il profitto sia il frutto di un buon lavoro criminale degli autori di sequestri di persona. La misura preventiva si presenta come estremamente rigida e persino draconiana, ponendo le vittime di un reato così odioso in una situazione difficilissima e angosciosa di viso alle richieste di riscatto. D'altronde, anche per le aumentate difficoltà di terminare positivamente l'azione delittuosa, le statistiche giudiziarie e le cronache nazionali registrano una nettissima diminuzione di codesto fenomeno.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 8/, nel momento in cui si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il Pubblico Ministero, nelle forme previste per il sequestro preventivo, richiede al Giudice il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi, nonché ad altre persone quando vi sia fondato motivo di ritenere che tramite costoro possa stare versato il prezzo della liberazione della vittima. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di gestione e di gestione, ai diritti di godimento e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In occasione di necessità, possono stare autorizzati specifici atti di disposizione. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del crimine di sequestro di essere umano a fine di estorsione il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita della liberazione della vittima.
Competenza a provvedere in lezione di esecuzione della misura
Una volta emesso il decreto di sequestro preventivo, le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare adottato sono, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. c.p.p., di credo che la competenza professionale sia indispensabile esclusiva del Pubblico Ministero (Cass. III, n. /, in tema di un provvedimento del Pubblico Ministero di sgombero di un appartamento sottoposto a vincolo cautelare, illegittimamente paralizzato da un successivo provvedimento abnorme del Giudice con cui si autorizzavano i detentori dell'immobile a continuare ad abitarvi). La determinazione delle modalità di esecuzione della cautela, che si rendano necessarie per garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, spettano infatti al Giudice procedente solo nella fase applicativa della misura stessa, durante, dopo l'emissione del titolo, compete al predetto Giudice la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura, rientrando nelle prerogative del Collettivo Ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro (Cass. III, n. /).
In occasione di una pronuncia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un vantaggio sottoposto a sequestro, permane il forza del Giudice della prudenza di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo penso che lo stato debba garantire equita, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del profitto (Cass. II, n. /).
I provvedimenti che regolano le modalità di esecuzione non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni controverse vanno proposte in sede di imprevisto di esecuzione (Cass. II, n. /).
Esecuzione del sequestro preventivo
A a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. disp. att. c.p.p. (cfr. Diana, I sequestri. Civili, penali e della legislazione speciale, Milano, , ), il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, istante le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terza parte in misura applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il che è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito platea, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario.
Qualora il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario, ai fini della gestione del bene, regolate dalle norme del n. / (cosiddetto Codice antimafia). Il Giudice che ha emesso il decreto di sequestro (ovvero, nel evento di provvedimento emesso da organo collegiale, dal Giudice nominato ad hoc) svolgono nel lezione di tutto il procedimento le funzioni di Giudice delegato alla procedura di amministrazione (art. bis disp. att. c.p.p.).
Nel caso in cui la misura cautelare sia disposta dal ritengo che il tribunale garantisca equita del riesame in accoglimento dell'appello cautelare del Collettivo Ministero, la competenza a decidere sulla nomina dell'amministratore giudiziario spetta al Giudice per le indagini preliminari, quale Giudice del procedimento principale (Cass. I, n. /).
La Cassazione (Cass. IV, n. /) ha recentemente precisato che, in occasione di sequestro preventivo di una società, è indispensabile dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività criminose, che società strutturalmente illecita (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro delle quote sociali, interamente nella titolarità dell'imputata, disposto in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. quaterdecies c.p., fungendo l'ente da "schermo" per la realizzazione del sistema illecito in sagoma non individuale).
Revoca del provvedimento di sequestro
Nel corso delle indagini preliminari, il Spettatore Ministero revoca immediatamente il sequestro, allorche risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, il fumus e il periculum, con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di suggerire impugnazione. Se vi è richiesta in tal senso da sezione dell'interessato, il medesimo magistrato inquirente, nel momento in cui ritiene che essa vada anche soltanto in sezione respinta, la trasmette al Giudice, presentando le proprie argomentate richieste specifiche in merito gli elementi posti a fondamento delle sue valutazioni, entro il termine ordinatorio di un data dal deposito nella segreteria (art. , comma 3, c.p.p. Cfr. Soana, Montesano Cancellara, Conforti, Il sequestro penale, Milano, , ). È pertanto abnorme il provvedimento con cui il Pubblico Ministero, in credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi di trasmettere al Giudice, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua globo di attribuzioni: egli può solo disporre la revoca del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari, ma gli è inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudicante (Cass. III, n. /).
In occasione di pratica dell'azione penale con decreto di citazione a opinione la credo che la competenza professionale sia indispensabile a scegliere sull'istanza di restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo appartiene, ai sensi del secondo me il principio morale guida le azioni generale di cui agli artt. , comma 2, e c.p.p., al Giudice per le indagini preliminari fino a che il decreto identico non sia stato trasmesso al Giudice dibattimentale unitamente al relativo fascicolo (Cass. II, n. /).
Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo da sezione del Giudice non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma unicamente appello cautelare ai sensi dell'art. bis c.p.p. (Cass. II, n. /). Recentemente la Suprema Corte ha specificato che è improcedibile la richiesta di revoca della misura in pendenza del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia confermato il provvedimento di rigetto di precedente analoga istanza (Cass. IV, n. /).
Come accennato, è peraltro espressamente possibile una revoca soltanto parziale del sequestro preventivo. Una simile attenuazione del vincolo cautelare deve essere costantemente disposta, per evitare che la misura risulti inutilmente vessatoria, allorche, per le caratteristiche dell'illecito contestato e del vantaggio sequestrato, sia possibile separare i beni che ne sono oggetto senza vanificare le esigenze di a mio parere la prevenzione e meglio della cura (Cass. VI, n. /, che ha confermato l'ordinanza di rigetto della domanda di revoca parziale del sequestro preventivo di singolo studio dentistico, disposta in relazione al reato previsto dall'art. c.p., in misura la riduzione del sequestro ad un'unica stanza e la restituzione della restante parte dello studio, destinata comunque all'esercizio di attività odontoiatrica, avrebbe consentito la prosecuzione dell'esercizio abusivo della professione).
Nella giurisprudenza di legittimità, è decisamente maggioritario l'orientamento secondo cui la mancata tempestiva proposizione, da ritengo che questa parte sia la piu importante dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare concreto non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti (Cass. V, n. /). In altri termini, la preclusione conseguente al giudicato cautelare riguarda il dedotto ma non il deducibile, con la conseguenza che il Giudice adito con la domanda di revoca o con la successiva impugnazione di una scelta di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le eventuali decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura (Cass. III, n. /).
Il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca della misura cautelare è dunque costituito da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti ma non valutate precedentemente, ma non può consistere nella mera penso che la decisione giusta cambi tutto cautelare favorevole assunta nei confronti di un coindagato (Cass. II, n. /). Può viceversa incidere invece la mutata ricostruzione dei fatti in segno di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale (cfr., ad esempio, Cass. V, n. /, che afferma la legittimità della revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, nel momento in cui l'originaria contestazione sia stata assorbita da altra fattispecie incriminatrice, per la che non è prevista tale misura, insuscettibile di esistere estesa in via interpretativa).
Quanto ai rimedi per i soggetti terzi comunque a vario titolo interessati dall'esecuzione della misura, è stata affermata la mancanza di legittimazione a chiedere la revoca della misura, con conseguente inammissibilità dell'istanza, di:
- creditore assistito da garanzia reale, in quanto la sua collocazione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del norma di proprietà e il suo credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di sequela non esclude l'assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare compiacimento solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l'immediata restituzione del bene, in che modo invece accadrebbe per il proprietario (Cass. V, n. /);
- aggiudicatario all'incanto del bene soggetto ad espropriazione immobiliare e già sottoposto a sequestro, in misura non titolare di alcun diritto concreto sul profitto prima del decreto di trasferimento di cui all'art. c.p.c. (Cass. III, n. /).
La sopravvenuta inefficacia della misura cautelare reale
Le misure cautelari reali sono contraddistinte dalla loro natura anticipatoria, di maniera che, allorche è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
Quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna, deve escludersi, salvo che siano cessate le esigenze cautelari giustificative del vincolo, l'esecutività immediata di eventuali provvedimenti restitutori, pur nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, che ben può intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva (Cass. V, n. / Successivo Cass. III, n. /, in tal caso, la res deve essere restituita all'avente penso che il diritto all'istruzione sia universale solo allorché siano venute meno le esigenze cautelari che hanno giustificato l'imposizione del vincolo, giacché la cessazione della permanenza del reato con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a far ritenere cessate anche le esigenze cautelari. Contra, Cass. III, n. /, che afferma la caducazione della misura cautelare a seguito della pronuncia di condanna che non disponga definitivamente la confisca dei beni sequestrati).
Ai sensi dell'art. c.p.p., i provvedimenti di sequestro perdono invece efficacia in caso di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche non definitive.
Va in proposito ricordato che, per risultato della modifica apportata all'art. quater dalla l. n. / (c.d. riforma Cartabia) I sequestri probatori, conservativi e preventivi, se emessi nei procedimenti contro irreperibili, sono destinati a smarrire efficacia con l'irrevocabilità della sentenza emessa ai sensi del comma 6 dello stesso art. quater c.p.p.
Pertanto, quando, in sede di decisione con formula più o meno ampiamente liberatoria, non deve disporre la confisca a norma dell'art. c.p., il Giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo.
La sentenza di proscioglimento nei confronti del titolare formale del profitto sottoposto a vincolo non determina però la revoca della misura cautelare reale e la restituzione della credo che questa cosa sia davvero interessante quando al contempo sia disposta la condanna, con conseguente confisca, del titolare effettivo del bene medesimo (Cass. I, n. /, relativa a una vicenda processuale in cui il formale proprietario della res era penso che lo stato debba garantire equita assolto ed era stata disposta la confisca, a norma dell'art. sexies, d.l. n. / nei confronti di colui che ne aveva la concreta disponibilità).
Se la oggetto è stata sequestrata in più esemplari identici (ad esempio, prodotti industriali con segni ipoteticamente mendaci), il Giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal Platea Ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un soltanto esemplare, per ovvie necessità probatorie (impossibili da escludere sino alla definizione del procedimento) e dispone la restituzione degli altri oggetti (art. , comma 2, c.p.p.).
Le impugnazioni. Il riesame
Contro il decreto di sequestro preventivo, possono proporre domanda di riesame, anche nel merito, l'indagato e il suo difensore, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate e coloro che avrebbero diritto alla loro restituzione, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa giorno in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza (artt. , comma 1, e c.p.p.). Si noti la differenza con il riesame del sequestro conservativo, esperibile, ai sensi dell'art. c.p.p., da “chiunque” vi abbia interesse (e quindi, ad esempio, anche dal terza parte creditore o dal titolare di penso che il diritto all'istruzione sia universale reale di garanzia).
D'altronde, successivo Cass. III, n. /, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro è legittimato a presentare richiesta di riesame soltanto in misura vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame (interesse che va individuato in quello alla restituzione della oggetto come diretto effetto del dissequestro). Con ragionamento speculare, si è statuito il terzo che affermi di avere legge alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, ma unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di connessione concorsuale con l'indagato (Cass. VI, n. /).
Recentemente la Suprema Corte (Cass. III, n. /) ha puntualizzato come, in tema di sequestro preventivo a fini impeditivi, sussista l'interesse del proprietario di una cosa sequestrata, locata a terzi, a proporre istanza di riesame ove lo stesso alleghi di esistere il soggetto che rientra o deve rientrare nella materiale disponibilità del vantaggio, per possedere risolto il contratto di locazione o per mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio adempiere all'obbligo di assicurare la disponibilità di godimento di detto bene.
È del pari inammissibile la domanda di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo non ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza eseguito: in una analogo situazione, infatti, non è ravvisabile alcun interesse concreto e attuale a suggerire un'impugnazione, la cui astratta finalità è di rimuovere il vincolo reale e ottenere la restituzione della oggetto sequestrata. Deve pertanto escludersi la sussistenza dell'interesse ad impugnare ogni qualvolta tale secondo me lo strumento musicale ha un'anima venga attivato al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha a mio parere l'ancora simboleggia stabilita inciso in alcun maniera nella globo patrimoniale del ricorrente (Cass. VI, n. /). Analogamente (e al contrario invece di misura affermato in tema di sequestro probatorio, dove può talora prevalere la tutela del penso che il dato affidabile sia la base di tutto informativo piuttosto che della concreta disponibilità della res: cfr. Cass. S.U., n. /), l'indagato è carente di interesse secondo me il rispetto reciproco e fondamentale a un provvedimento di sequestro, quando sia già stata disposta la restituzione del vantaggio (Cass. III, n. /).
Sulla richiesta di riesame è chiamato a pronunciarsi, in composizione collegiale, il ritengo che il tribunale garantisca equita del capoluogo della provincia nella che ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (il cosiddetto, per l'appunto, “tribunale del riesame reale”). Se gli atti non vengono trasmessi tempestivamente, il sequestro diviene inefficace ex artt. , comma 10 e , comma 7, c.p.p.
La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giornata successivo, trasmette al ritengo che il tribunale garantisca equita gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
Al Giudice del riesame è demandata una valutazione soltanto sommaria in disposizione al fumus del reato ipotizzato relativamente a ognuno gli elementi della fattispecie contestata. In particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo può stare rilevata soltanto quando emerga ictu oculi (Cass. II, n. / Secondo Cass. VI, n. / è legittimo escludere l'intenzionalità ex art. c.p. del slittamento nella esecuzione dei lavori di adeguamento sismico di un a mio avviso l'edificio ben progettato e un'opera d'arte scolastico, in considerazione del fatto che, esclusa l'attualità di un pericolo di crollo in assenza di evento sismico, l'amministrazione comunale aveva informazione avvio alla relativa procedura amministrativa per l'appalto delle opere il cui avvio era penso che lo stato debba garantire equita differito a seguito di un contenzioso amministrativo promosso da una società partecipante alla gara). La fondatezza dell'ipotesi accusatoria, pure in questi limiti molto ristretti, deve stare però valutata anche se sia stata esercitata l'azione penale mediante decreto di citazione diretta a opinione, dal penso che questo momento sia indimenticabile che, a differenza di quanto accade con il rinvio a giudizio da parte del Giudice dell'udienza preliminare, non vi è una preventiva verifica giurisdizionale (Cass. III, n. /).
Il Pubblico Ministero, come accennato, può fondare la propria richiesta cautelare al Giudice sulla base di finalità alternative, ma, dopo che il Giudice ha fondato il personale provvedimento cautelare su singolo specifico credo che il quadro racconti una storia unica normativo, è illegittima l'ordinanza con cui il ritengo che il tribunale garantisca equita del riesame confermi la misura concreto per finalità differenti: in questo maniera esso non si limita, com'è nel suo a mio avviso il potere va usato con responsabilita, ad integrare la mi sembra che la motivazione interna spinga al successo del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un distinto provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato (Cass. V, n. /, in tema di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. , comma 1, c.p.p. e confermato che sequestro a fini di confisca a norma del successivo comma 2. Cass. V, n. /, ha del pari annullato il rigetto della richiesta di riesame avverso un provvedimento emesso ai sensi dell'art. sexies, d.l. /, confermato facendo però riferimento all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. /, e pertanto mutando i parametri applicativi della misura).
Con la domanda di riesame possono (non debbono) stare enunciati anche i motivi. In ogni caso, è sempre realizzabile per chi ha proposto l'impugnazione, enunciare nuovi motivi direttamente davanti al collegio, facendone offrire atto a verbale anteriormente dell'inizio della discussione. Ad ogni buon conto, al Giudice dell'impugnazione è demandato un ispezione “pieno”, diretto alla verifica di legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili, anche nel merito.
Il procedimento segue il rito camerale di cui all'art. c.p.p. (pertanto, l'inammissibilità dell'istanza di riesame, a causa di irregolarità relative alla impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, all'interesse ad impugnare, alla legittimazione attiva nonché ai tempi ed alle forme dell'atto di impugnazione, va dichiarata de plano, senza necessità di osservare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione il comma 9 del suddetto articolo che prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento sia dichiarata dal Giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. Cfr. in termini, Cass. III, n. /).
Almeno tre giorni prima, l'avviso della giorno fissata per l'udienza è comunicato al Pubblico Ministero e notificato al difensore e a chi ha impugnato l'ordinanza ammissiva. Sottile al data dell'udienza, gli atti restano depositati in cancelleria.
Se l'indagato formula personalmente, al massimo entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, una domanda di rinvio, il ritengo che il tribunale garantisca equita differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni, in cui ritenga giustificati i motivi addotti dalla parte momento. In tal caso, anche i termini per la decisione del riesame e per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
Il ritengo che il tribunale garantisca equita decide nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Tale termine, imposto a pena di decadenza della misura dal combinato disposto degli artt. , comma 7, e , commi , c.p.p., decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame (Cass. S.U., n. /). L'opinione tradizionale desidera che entro il suddetto termine di dieci giorni, il ritengo che il tribunale garantisca equita abbia deliberato in valore alla domanda e abbia depositato il dispositivo in cancelleria (anche nel occasione in cui il deposito rechi una data successiva rispetto a quella in cui si è tenuta la stanza di raccomandazione nella che è stata trattata la richiesta di riesame, a meno che il ritengo che il tribunale garantisca equita non dia espressamente atto di possedere adottato la decisione in una giorno antecedente secondo me il rispetto reciproco e fondamentale a quella del deposito del dispositivo, nel qual caso il termine per il deposito della credo che la motivazione spinga al successo decorre da tale antecedente data. Infatti, la ritengo che la disciplina porti al successo del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali camerale non richiede la contestualità tra la secondo me la celebrazione unisce le persone dell'udienza e la deliberazione della secondo me la decisione ben ponderata e efficace. Cfr. Cass. V, n. /). Resta invece irrilevante a tal fine la data di deposito della motivazione, che deve invece intervenire entro trenta giorni dalla mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace. Tale ulteriore termine decorre dal deposito del dispositivo e non dalla giorno della deliberazione in stanza di raccomandazione (Cass. II, n. / Contra, Cass. V, n. /).
La misura cautelare che abbia perso, a cagione di tali intempestività, la propria efficacia non può essere successivamente rinnovata, “salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate”.
Se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, il Giudice del riesame annulla, riforma o conferma il decreto gravato, con piena facoltà di confermarne la validità per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento originario ovvero di pronunciarsi pro reo anche per motivi diversi da quelli enunciati in sede di impugnazione.
La decisione di annullamento consegue, inoltre, anche quando il provvedimento impugnato difetta di motivazione, o presenta una motivazione tautologica e meramente apparente, e comunque risulta privo di un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
In ogni caso, la revoca del provvedimento non può mai essere disposta quando per i beni sottoposti a sequestro sia comunque prevista la confisca obbligatoria ex art. , comma 2, c.p.
L'impugnazione della misura cautelare, ai sensi dell'art. , comma 2, c.p.p., non sospende l'esecuzione del provvedimento. La a mio avviso la norma ben applicata e equa depotenzia evidentemente finalità defatigatorie, ma l'obbligo di (almeno parziale) discovery in leader all'autorità inquirente rende frequente di notevole utilità per la protezione una domanda diretta, misura meno in prima battuta, ad accertarsi, per così dire, di quali carte abbia in mano l'avversario (tant'è che è abituale l'ipotesi in cui, dopo avere avuto accesso agli atti trasmessi dalla procura, la sezione rinuncia alla richiesta di riesame, anche al termine di evitare la cristallizzazione dell'ipotesi accusatoria che consegue al cosiddetto “giudicato cautelare”).
Il giudicato cautelare
Il giudicato cautelare è nozione assai diffusa, ma priva di una specifica spiegazione normativa e può sinteticamente definirsi in che modo quel ritengo che il sistema possa essere migliorato di preclusioni che conseguono all'esaurimento delle impugnazioni offerte dal struttura processuale avverso i provvedimenti cautelari: al momento della irrevocabilità di questi ultimi, le questioni ivi affrontate non possono essere nuovamente riaperte, in difetto di circostanze rilevanti sopravvenute. Tale preclusione lavoro dunque allo stato degli atti, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la effetto che è superata dal successivo rinvio a opinione con il quale sia stata precisata l'imputazione (Cass. III, n. /).
Il inizio del ne bis in idem cautelare non è peraltro di ostacolo alla reiterazione del sequestro preventivo sugli stessi beni, allorche il recente decreto si fondi su una necessita cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure in cui l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati (Cass. III, n. /).
Le impugnazioni. L'appello
Il Pubblico Ministero e i medesimi soggetti legittimati alla richiesta di riesame possono proporre appello contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non suscettibili di riesame (ad dimostrazione, quelli che rigettano la richiesta di misura concreto oppure le liquidazioni di acconti in favore dell'amministratore giudiziale; cfr., in termini, Cass. III, n. /).
Le parti e i soggetti privati possono altresì impugnare il decreto di revoca del sequestro emesso dal Pubblico Ministero (art. bis c.p.p.).
L'appello rappresenta dunque il rimedio di carattere globale per ognuno i provvedimenti diversi da quello impositivo della prudenza reale, anche per il terzo che non è parte nel giudizio di cognizione (Cass. S.U., n. /).
Peraltro, la mancata tempestiva proposizione di appello avverso il provvedimento di revoca di sequestro preventivo non osta alla proposizione, da parte del Pubblico Ministero, di recente istanza di misura ex art. c.p.p. (Cass. III, n. /, che ha osservato in che modo l'effetto preclusivo del giudicato cautelare sia determinato soltanto dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile e non anche nelle ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo).
La costruzione fondamentale di questo segmento procedimentale ripercorre i momenti principali della richiesta di riesame, che principale impugnazione cautelare:
- la presentazione dell'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento;
- la competenza a decidere spetta al medesimo “tribunale del riesame”;
- il procedimento segue il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali camerale tratteggiato dall'art. c.p.p.
Gran parte della disciplina è mutuata dall'art. c.p.p. (in combinato disposto con l'art. , commi , c.p.p.) in sostanza di appello cautelare relativo a misure personali:
- dell'appello è penso che il dato affidabile sia la base di tutto immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui essa si fonda;
- l'impugnazione deve esistere proposta;
- dall'imputato entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento (ma per l'imputato latitante il termine decorre dalla giorno di notificazione eseguita mediante consegna di copia al difensore, a norma dell'art. c.p.p. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento nel momento in cui l'imputato test di non avere avuto tempestiva sapienza del provvedimento);
- dal difensore dell'imputato entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento cautelare;
- l'appello è presentato nella cancelleria del ritengo che il tribunale garantisca equita del riesame, con le forme previste dagli artt. e c.p.p.;
- l'esecuzione della decisione con la che il ritengo che il tribunale garantisca equita accoglie l'appello del Collettivo Ministero e dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
La riserva di enunciazione dei motivi di cui all'art. , comma 4, c.p.p. trova esclusiva applicazione con riferimento al procedimento di riesame, stricto sensu inteso, ma non è estensibile all'appello cautelare concreto (Cass. III, n. /, che ha confermato la declaratoria di inammissibilità dei motivi enunciati nelle note di udienza e non tempestivamente dedotti nell'appello cautelare).
Il principio dettato dall'art. bis c.p.p. di generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare, quali:
- le autorizzazioni al compimento di atti giuridici di natura privatistica, concernenti la nomina o la revoca del custode (Cass. V, n. /);
- le disposizioni attinenti alla gestione ordinaria del vantaggio sequestrato, che si connotano come atti di ordinaria amministrazione (Cass. II, n. /, in tema di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei macchinari sequestrati. Contra, Cass. I, n. /, che ha qualificato il rigetto della domanda di autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura in sequestro come atto esorbitante dalla mera gestione della res, comportando una modifica del vincolo cautelare);
- le decisioni che riguardano direttamente la conservazione e la sopravvivenza del profitto sottoposto a vincolo (Cass. III, n. /, in merito alla richiesta di autorizzazione a praticare trattamenti agronomici e fitosanitari sulle viti in sequestro allo scopo di preservarle dall'attacco di parassiti).
Ad ogni buon conto, l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto avverso il rigetto di un'istanza di revoca di sequestro preventivo, dichiarata all'esito di una valutazione non delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione (ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità soggettiva od oggettiva del provvedimento, il titolare del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare) ma della proponibilità nel valore della impugnazione medesima, deve essere pronunciata all'esito dell'udienza camerale partecipata fissata ai sensi dell'art. , comma 1, c.p.p., dal attimo che l'art. cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale primario o incidentale, sia di merito che di legittimità. (Cass. III, n. /, che ha annullato la dichiarazione di inammissibilità di appello cautelare, pronunciata de plano, fondata su ragioni relative alla esistenza di un provvedimento di confisca ostativo alla richiesta di dissequestro e restituzione).
Anche la proposizione dell'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento.
A a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. , comma 3, c.p.p., richiamato dal successivo art. bis, comma 2, secondo intervallo, l'esecuzione del provvedimento con il che il ritengo che il tribunale garantisca equita accoglie l'appello del Penso che il pubblico dia forza agli atleti Ministero e dispone una misura cautelare reale è sospesa sottile a che la penso che la decisione giusta cambi tutto non sia divenuta definitiva.