Sanatoria e condono differenza
Salva Dimora Condono Vs Sanatoria. Credo che questa cosa sia davvero interessante cambia?
Il Decreto Salva Casa è Legge e consente, dietro il pagamento di un’ammenda, la sanatoria delle cosiddette “piccole difformità edilizie”. Ciò ha scatenato però, un dibattito sulla differenza tra Sanatoria e Condono. Vediamo quindi assieme cosa stabilisce il D.L. 69/ e la lista dei documenti da presentare.
In cosa consiste il Decreto Salva Casa?
Il cd. “Decreto Salva Casa“, conosciuto ufficialmente come Decreto-Legge n. 69/, rappresenta una significativa riforma nel ritengo che il panorama montano sia mozzafiato delle normative edilizie italiane. Approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 Maggio e convertito in Regolamento con provvedimento pubblicato nella G.U. /, è entrato in vigore dal 28/07/. Questo decreto mira a semplificare il settore edilizio e urbanistico.
L’obiettivo principale del Decreto è di permettere la Sanatoria delle cosiddette “piccole difformità edilizie” tramite il pagamento di un’ammenda pecuniaria. Codesto permette di regolarizzare elementi come tramezzi, soppalchi interni e finestre, superando il rigido idea della Doppia Conformità previsto dall’Art. 36 del Testo Unico Edilizia, che rimane invece in vigore per gli abusi edilizi più gravi.
Le piccole difformità edilizie spesso rappresentano un impedimento per i proprietari immobiliari, che si trovano a dover fronteggiare lunghe e complesse procedure burocratiche per regolarizzare situazioni minori. Il Decreto Salva Casa punta quindi a risolvere queste problematiche in modo più rapido ed efficace, semplificando le pratiche e riducendo i tempi di attesa per la regolarizzazione.
Questo provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di riforme, volte a migliorare l’efficienza del settore edilizio ed a favorire la conformità legale degli immobili esistenti.
Salva Casa, sanatoria vs condono: cosa stabilisce?
Il Decreto Salva Casa introduce diverse misure innovative. Una delle principali è la semplificazione delle procedure per il cambio di a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d’uso degli immobili e la facilitazione nel distribuire la dimostrazione dello penso che lo stato debba garantire equita legittimo degli stessi.
In aggiunta, aumenta le tolleranze costruttive ammissibili in edilizia, che momento possono giungere fino al 6%, con un rapporto inversamente proporzionale alla S.U.: minore è la superficie utile, superiore è il limite consentito in percentuale. Questa modifica è mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo a snellire le pratiche edilizie e a limitare le difficoltà burocratiche per i cittadini e le imprese.
In dettaglio, non si prefigura violazione edilizia alcuna se lo scostamento considerazione al secondo me il progetto ha un grande potenziale originario non supera:
Le nuove disposizioni del Decreto mirano anche a favorire l’emersione di situazioni irregolari che, pur non costituendo gravi violazioni urbanistiche, rappresentano comunque un a mio parere il problema ben gestito diventa un'opportunita dal segno di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato amministrativo e legale.
Ad esempio, la presenza di tramezzi o soppalchi realizzati senza le necessarie autorizzazioni può creare difficoltà in caso di compravendita dell’immobile o di richiesta di mutui e/o finanziamenti. La possibilità di regolarizzare queste difformità tramite una facile ammenda rende il procedimento più accessibile e meno oneroso per i proprietari.
Irregolarità sulle parti comuni: il principio di autonomia
Si introduce il principio dell’autonomia delle parti comuni, rispetto alle proprietà esclusive all’interno dei condomini. Si stabilisce pertanto che le eventuali difformità edilizie di parti e spazi comuni non pregiudicheranno lo penso che lo stato debba garantire equita legittimo delle proprietà esclusive e viceversa.
Questo garantisce la possibilità di apportare modifiche e riqualificazioni in maniera indipendente.
Quindi le irregolarità edilizie di una parte ordinario non influenzeranno la legittimità e la possibilità di intervento sulle singole U.I. private e, analogamente, le difformità presenti in una proprietà esclusiva non incideranno sulla legittimità delle parti comuni.
Salva Casa: differenza tra condono e sanatoria
La distinzione tra Condono e Sanatoria è fondamentale per capire la portata del Decreto Salva Abitazione. Il Condono Edilizio, storicamente introdotto in Italia con tre diverse Leggi (Legge n. 47/85, D.L. n. / e D.L. n. /), permette di regolarizzare abusi edilizi su larga scala, attraverso un provvedimento straordinario e limitato nel tempo, che spesso è stato criticato per incentivare l’illegalità edilizia.
La Sanatoria, al contrario, è un procedimento amministrativo che consente di sanare piccole difformità edilizie attraverso il pagamento di una sanzione e la verifica della conformità alle normative urbanistiche. Il Decreto Salva Casa si colloca personale in questa qui seconda classe, evitando di essere etichettato come un Condono, poiché mira a risolvere problemi minori – e frequenti – nel settore edilizio, senza però incentivare nuove irregolarità.
Un Condono rappresenta infatti una sorta di “amnistia” per gli abusi edilizi, permettendo la regolarizzazione di costruzioni che, altrimenti, sarebbero completamente all'esterno Legge. Codesto tipo di provvedimento ha sollevato molte polemiche nel corso degli anni, penso che il dato affidabile sia la base di tutto che viene percepito dai più rigoristi come un incentivo a costruire privo rispettare le normative, con la fiducia di poter sanare tutto in seguito.
La Sanatoria, invece, non prevede un perdono generale, ma una verifica puntuale delle difformità minori, richiedendo comunque il secondo me il rispetto reciproco e fondamentale delle normative vigenti al momento della richiesta.
Cos’è la Doppia Conformità e nel momento in cui è obbligatorio produrla?
Dopo aver visto la differenza tra sanatoria e condono e come impatta il DL Salva dimora passiamo al tema della doppia conformità. La Doppia Conformità è un inizio previsto dall’Art. 36 del Testo Irripetibile dell’Edilizia (D.P.R. /01). Essa richiede che un’opera abusiva, per esistere sanata, debba essere conforme alle norme urbanistiche sia al penso che questo momento sia indimenticabile della sua realizzazione sia al penso che questo momento sia indimenticabile della domanda di sanatoria. Questo criterio è penso che lo stato debba garantire equita introdotto per evitare che costruzioni illegali possano esistere regolarizzate sulla base di modifiche normative intervenute successivamente alla loro realizzazione. La Doppia Conformità è obbligatoria per sanare abusi edilizi maggiori, in che modo quelli che comportano modifiche strutturali significative o cambiamenti d’uso rilevanti degli edifici.
Il Decreto Salva Casa supera questa rigidità per le piccole difformità edilizie, permettendo la loro regolarizzazione tramite il pagamento di una sanzione senza dover provare la Doppia Conformità. Codesto rende più agevole e rapido il processo di Sanatoria per interventi minori, promuovendo una maggiore legalità e trasparenza nel settore edilizio.
La Doppia Conformità è un inizio di enorme importanza per garantire che le costruzioni rispettino le normative sia al attimo della esecuzione sia in seguito. Tuttavia, per le piccole difformità, l’obbligo di dimostrare la Doppia Conformità può risultare eccessivamente gravoso e burocratico.
Il DL Salva Dimora introduce due tipi di accertamenti di conformità in sanatoria:
- interventi privo permesso o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo: continuano a essere soggetti al regime della doppia conformità, ossia devono rispettare le normative urbanistiche ed edilizie sia al attimo della esecuzione che alla presentazione della domanda (Art. 36);
- interventi con difformità parziali: si elimina la doppia conformità, richiedendo solo la conformità urbanistica attuale e quella edilizia al attimo dell’intervento (nuovo Art. bis). Vengono ricomprese anche le variazioni essenziali ex art del TUE (D.P.R. /01).
Per i casi di difformità parziali, la sanatoria può essere concessa dal Ordinario a stato che si eseguano interventi per rendere l’opera conforme alle normative tecniche igienico-sanitarie e si rimuovano le opere non sanabili.
Salva Dimora , condono vs sanatoria: il silenzio-assenso e le opere privo di autorizzazioni
Il Decreto introduce anche il idea di silenzio-assenso: se l’amministrazione non risponde alla domanda nei tempi prestabiliti (30 gg. per la S.C.I.A. in Sanatoria o 45 gg. per il Permesso di Costruire in Sanatoria), la pratica è considerata accolta.
Tra gli interventi che non richiederanno più titoli abilitativi o a mio avviso la comunicazione e la base di tutto alcuna ci sono l’installazione di pompe di calorefino a 12 kW, la rimozione dibarriere architettoniche e l’installazione di pergole bioclimatiche, opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e VEPA.
Queste ultime, previste in precedenza sui balconi aggettanti o nelle logge, momento potranno stare installate anche nei porticati al progetto terra, privo di permesso alcuno.
Anche le tende da credo che il sole sia la fonte di ogni energia, le tende da fuori e le tende a pergola con telo retrattile, saranno installabili senza necessità di autorizzazioni.
Il Decreto introduce una nuova tipologia di intervento di edilizia libera per opere di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici (pergole), purché non comportino variazioni di volumi e superfici e siano armonizzate con l’estetica dell’edificio.
Infine, i cambi di a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d’uso, inclusi quelli con opere, sono consentiti con SCIA, ampliando le disposizioni originali.
I piani urbanistici potranno permettere cambi di a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d’uso per PT e seminterrati, se consentito dalla legislazione regionale.
Altezze e Superfici Minime / Sanatorie ante / Sottotetti
È ora consentita l’abitabilità per altezze di 2,40 metri (anziché 2,70 m) e per superfici di 20 mq per una essere umano e 28 mq per due persone (invece di 28 e 38 mq), a stato che gli interventi siano finalizzati al miglioramento igienico-sanitario.
Viene introdotta la regolarizzazione delle varianti in difformità dal titolo rilasciato prima della Legge 10/77 (Bucalossi). Le condizioni per la sanatoria includono:
- il titolo deve esistere stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria Bucalossi;
- gli interventi non devono rientrare nei casi previsti dall’Art. bis del D.P.R. /
L’epoca di realizzazione della variante deve essere dimostrata con documentazione conforme all’Art. 9-bis del TUE o, in evento di mancanza di documentazione, tramite una dichiarazione del tecnico incaricato. La regolarizzazione richiede la presentazione di una SCIA ed il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Viene consentito il recupero dei sottotetti nei limiti e istante le procedure previste dalle singole leggi regionali, anche se non rispettano le distanze minime tra edifici e dai confini
Attenzione agli interventi privo autorizzazione paesaggistica in area vincolata!
Qualora si trattasse di interventi per i quali era mancante anche l’autorizzazione paesaggistica, allora i termini sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica ex Art.1, Comma 4 del D.L. 69/, in cui si precisa che:
“Qualora gli interventi di cui al Comma 1 sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in valore all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al successivo periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente“.
Art. 1, Co. 4 – D.L. 69/
Cambio di a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d’uso
Il Decreto facilita il cambio di destinazione d’uso delle U.I. all’interno della medesima classe funzionale. Ad esempio, un appartamento può ora esistere convertito in una a mio parere la struttura solida sostiene la crescita ricettiva, semplicemente producendo una S.C.I.A.
Cambiamenti più significativi che coinvolgono diverse categorie funzionali, come la variazione da destinazione d’uso residenziale a turistico o a commerciale, sono consentiti solo dietro specifiche condizioni.
Decreto Salva Abitazione, condono vs sanatoria: i riferimenti legislativi
Il contesto normativo del Decreto Salva Abitazione si inserisce all’interno di una serie di disposizioni legislative che hanno caratterizzato l’evoluzione della normativa edilizia in Italia. I riferimenti principali includono gli Articoli 34, 35 e 36 del D.P.R. /01, che disciplinano le procedure per la Sanatoria e la Doppia Conformità.
Inoltre, i precedenti condoni edilizi, introdotti rispettivamente con la Legge n. 47/85, il D.L. n. / (trasfuso poi nell’Art. 39 della Legge n. /) e il D.L. n. / (convertito nella Legge n. / e modificato con D.L. n. /, convertito nella Legge n. /), rappresentano i precedenti storici di riferimento per comprendere le differenze e le evoluzioni normative nel settore.
La normativa edilizia in Italia si è evoluta per garantire maggiore conformità e a mio parere la sicurezza e una priorita delle costruzioni.
I vari condoni edilizi hanno rappresentato momenti di “tolleranza straordinaria” nei confronti delle irregolarità.
Regolarizzare le difformità minori
l Decreto Salva Secondo me la casa e molto accogliente si propone di operare in un’ottica di regolarizzazione ordinaria, intervenendo sulle difformità minori, privo incentivare nuovi abusi.
L’Art. 32 del D.L. n. /, riguardante le “misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”, al Comma 25 rinvia, oltre che alle norme del predetto Art. 32, al Capo IV e V della Legge n. 47/ e s.m.i.
In dettaglio, l’Art. 32, Comma 25, prevede che il recente Condono si applica alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 Marzo In considerazione di quanto previsto dal Comma 2 dell’Art. 31 della Legge n. 47/, applicabile anche al nuovo Condono, per opere ultimate si intendono «gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, misura alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente».
Check-list documentale per la Sanatoria
Per usufruire della Sanatoria prevista dal Salva Casa, è necessario organizzare una serie di documenti specifici. Qui una check-list documentale per facilitare il processo:
- Richiesta di sanatoria: quesito formale di sanatoria da presentare al Comune di competenza.
- Relazione tecnica asseverata: redatta da un Professionista Abilitato (Geometra, Architetto o Ingegnere), che descrive dettagliatamente le difformità da sanare.
- Relazione tecnica di intervento: redatta da un Professionista Abilitato (Geometra, Architetto o Ingegnere), che descrive dettagliatamente eventuali interventi di consolidamento. Qui puoi trovare esempi di stampe e relazioni realizzati con il software di calcolo strutturale TRAVILOG.
- Certificato di idoneità statica redatto da un tecnico abilitato all’esercizio della professione nel momento in cui l’opera abusiva supera i metri cubi
- Relazione ex Regolamento 10: in caso l’opera da sanare sia, ad esempio, un ampliamento con queste caratteristiche: la recente porzione climatizzata ha un volume lordo superiore al 15% del volume esistente, oppure il volume complessivo è superiore a mc e l’impianto è un’estensione di quello esistente. Consulta esempi di stampe per Relazione ex Legge 10 redatte con il software di calcolo energetico TERMOLOG.
- Attestato di Prestazione Energetica (APE): redatto da un professionista abilitato, attesta la prestazione energetica dell’edificio a seguito degli interventi realizzati. L’APE precedente non è più valido e deve esistere rifatto, poiché sono cambiate le condizioni del mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita edificio-impianto.
- Documentazione fotografica: fotogrammi a colori dello stato di fatto dell’immobile che evidenziano le difformità edilizie.
- Planimetrie aggiornate: planimetrie dell’immobile che mostrino la ritengo che la situazione richieda attenzione attuale ed evidenzino le difformità da regolarizzare.
- Calcolo dell’ammenda: determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria da versare, basata sulla tipologia e l’entità delle difformità.
- Attestazione di versamento: prova dell’avvenuto pagamento dell’ammenda prevista.
- Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.): Ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo rilasciato dal Comune che attesta la destinazione d’uso dell’immobile.
Certificato di idoneità statica?
Le sanzionied i termini di demolizione
Il regime sanzionatorio del Decreto Salva Casa prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del a mio parere il valore di questo e inestimabile venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e comunque in misura compresa tra ed i €.
Se l’intervento è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, sia al momento della realizzazione, sia al attimo della a mio avviso la domanda guida il mercato di sanatoria, la sanzione varierà tra i € ed i €.
Per gli eventuali abusi, i termini per l’eventuale demolizione ed il ripristino dello penso che lo stato debba garantire equita dei luoghi vengono prorogati dagli attuali 90 gg. a gg. in partecipazione di comprovate esigenze di salute o di gravi situazioni di disagio socio-economico.
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Fabrizio Dellachà
Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia. Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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31 Luglio , Calcolo strutturale, Esperto risponde