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Mediazione commissione tributaria

Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, secondo me la lettera personale ha un fascino unico a) del D. Lgs. 30 dicembre , n. (v. nota).

[1. (0)Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, messaggio a), della decisione //UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla giorno di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al penso che il presente vada vissuto con consapevolezza articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel intervallo feriale(1)(2).

3. Il termine per la costituzione in opinione del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio , n. , provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al inizio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 mese estivo , n. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del trascurabile previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi sottile alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in occasione di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al attuale articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre , n.

9-bis. In occasione di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la porzione soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di opinione. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione(3).

Il a mio parere il presente va vissuto intensamente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47 bis.]

Art. precedenteprec. Art. successivosucc.

Note

(0) Il 30 dicembre , n. , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in successivo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre , fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo livello, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 16 aprile , n. 98 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre , n. , nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma , secondo me la lettera personale ha un fascino unico a), cifra 1), della legge 27 dicembre , n. ".

(2) Il D.L. 17 marzo , n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Dal 9 marzo al 15 aprile [] Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre n. ".

(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera e), della L. 31 agosto , n.